Sez. U, Sentenza n. 14665 del 05/07/2011 (Rv. 617764 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Magistrato - Assunzione dell'incarico di vice sindaco ed assessore esterno di un comune sito nel circondario del tribunale ove esercita le funzioni - Preventive dimissioni, richiesta di trasferimento o collocamento in aspettativa - Omissione - Illecito disciplinare previsto dall'art. 3, primo comma, lettera d) del d.lgs. n. 109 del 2006 - Configurabilità - Deliberazione del CSM del 13 aprile 2005 - Invocabilità - Esclusione.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
In tema di assunzione di cariche pubbliche negli enti locali, l'ineleggibilità a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale, prevista dall'art. 60, primo comma, lett. d), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per i magistrati "nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni" e rimuovibile, secondo il successivo terzo comma, solo se "l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature", determina una situazione di incompatibilità con la nomina ad assessore "nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province", potendo essa riguardare, ai sensi dell'art. l'art. 47, terzo comma, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, soltanto "i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere". Ne consegue che commette l'illecito disciplinare, previsto dall'art. 3, primo comma, lettera d) del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, il magistrato che accetti la nomina a vice-sindaco ed assessore esterno di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti sito nel circondario del tribunale ove esercita le proprie funzioni, senza preventive dimissioni, richiesta di trasferimento o di collocamento in aspettativa, venendosi a trovare in una situazione di incompatibilità rilevante anche ai fini dell'art. 16, primo comma, del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, richiamato dall'art. 3, primo comma, lett. d), cit., senza che egli possa invocare la Deliberazione del CSM del 13 aprile 2005 (recante "modifiche alla circolare n. 15098 del 30 novembre 1993") nella parte in cui (paragrafo XXVI, punto 5) prevede che "nel caso di partecipazione del magistrato, nello stesso distretto di appartenenza, ovvero nel distretto competente ex art. 11 cod. proc. pen. e senza previo collocamento in aspettativa, ad una competizione elettorale (ivi compresa l'ipotesi della semplice formale indicazione di componente di una futura giunta comunale, provinciale o regionale) il Consiglio, cui il magistrato ha l'onere di una tempestiva segnalazione, valuterà la sussistenza di eventuali ipotesi di incompatibilità, all'esito delle elezioni", atteso che tale tempestiva segnalazione riguarda la semplice formale indicazione di componente di una futura giunta comunale, provinciale o regionale e non già l'assunzione della qualità di componente della giunta dell'ente territoriale.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 47 com. 3, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 60 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 60 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 3 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)