Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 654 del 15/01/2016 (Rv. 638258 - 01)
COMPETENZA CIVILE - CONNNESSIONE DI CAUSE -IN GENERE | Contrapposizione speculare di domande non esaurienti l'oggetto dei due giudizi - Ulteriori domande con titolo diverso - Connessione ex art. 40, comma 1, c.p.c. - Configurabilità - Fattispecie.
COMPETENZA CIVILE - CONNNESSIONE DI CAUSE -IN GENERE
Il rapporto esistente tra due giudizi, pendenti tra le stesse parti innanzi a differenti uffici giudiziari, in cui la speculare contrapposizione di domande non ne esaurisca l'oggetto, aggiungendosi ulteriori pretese che, pur se strettamente collegate alle prime, abbiano un titolo diverso, non è qualificabile in termini di litispendenza, né di continenza, rientrando, invece, nella più ampia nozione di connessione oggettiva di cui all'art. 40, comma 1, c.p.c.(Così statuendo, la S.C. ha ritenuto sussistere la connessione tra un giudizio, proposto da una banca, per l'accertamento dell'avvenuto scioglimento di un contratto di finanziamento per recesso della cliente, la declaratoria della risoluzione dei contratti derivati e la condanna della controparte al pagamento degli oneri conseguenti, ed un altro procedimento, già instaurato dalla cliente, per la dichiarazione di inefficacia del medesimo finanziamento per mancata verificazione di condizioni sospensive e la condanna della banca, previo accertamento della nullità, annullabilità o pronuncia di risoluzione dei contratti derivati, al risarcimento dei danni causati dalle sue condotte illecite).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)