Sez. 3, Sentenza n. 5794 del 15/11/1984 (Rv. 437473 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CANONE - AUMENTO O ADEGUAMENTO (SVALUTAZIONE MONETARIA) - IN GENERE - TABELLE DELIBERATE DALLE COMMISSIONI TECNICHE PROVINCIALI - VALORE - OBBLIGO DI OSSERVANZA DA PARTE DEL GIUDICE - APPLICAZIONE ANALOGICA DI MINIMI E MASSIMI PREVISTI DALLE TABELLE PER COLTURE DIVERSE - INAMMISSIBILITÀ.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CANONE - AUMENTO O ADEGUAMENTO (SVALUTAZIONE MONETARIA) - IN GENERE - TABELLE DELIBERATE DALLE COMMISSIONI TECNICHE PROVINCIALI - VALORE - OBBLIGO DI OSSERVANZA DA PARTE DEL GIUDICE - APPLICAZIONE ANALOGICA DI MINIMI E MASSIMI PREVISTI DALLE TABELLE PER COLTURE DIVERSE - INAMMISSIBILITÀ.*
In tema di contratti agrari, le tabelle deliberate dalle commissioni tecniche provinciali a norma della legge 12 giugno 1962 n. 567 sono Atti amministrativi a contenuto normativo, nel senso che dettano regole di giudizio, obbligatorie e vincolanti per il giudice, il quale intanto può determinare l'equo canone in quanto esistono le tabelle, delle quali deve rispettare i limiti. Le eventuali deviazioni dalla legge, che abbiano a verificarsi in Sede di formazione e di approvazione delle tabelle, vanno riguardate sotto il profilo della legittimità degli Atti amministrativi, ed i mezzi di tutela dei corrispondenti interessi privati lesi sono - oltre il rimedio del ricorso alla commissione tecnica centrale e dell'intervento in via sostitutiva dell'ispettorato agrario - quelli propri della giurisdizione amministrativa. È pertanto inammissibile una Determinazione dell'equo canone per applicazione analogica dei minimi e dei massimi previsti dalle tabelle per colture di diverso tipo, od una autonoma Determinazione operata dal giudice ordinario sulla base di un preteso principio generale di perequabilità, non deducibile da un sistema nel quale la perequazione ha carattere di eccezione. (Conf 3823/74, mass n 372360; (Conf 2320/72, mass n 359684).*
Riferimenti normativi: Legge 12/06/1962 num. 567 art. 1 CORTE COST., Legge 12/06/1962 num. 567 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)