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Sez. L, Sentenza n. 13893 del 11/12/1999 (Rv. 532048 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA | Centralinisti non vedenti - Obblighi di assunzione ex art. 3 legge n. 113/1985 - Deroghe - Carattere tassativo - Questione di legittimità costituzionale ex art. 3 e 41 Cost. - Manifesta infondatezza - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532048-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA

L'obbligo che la legge n. 113 del 1985 pone ai privati datori di lavoro muniti di centralini telefonici aventi i requisiti dimensionali previsti dall'art. 3 di assumere centralinisti privi della vista (ciechi) iscritti all'apposito albo professionale trova deroga solo nelle ipotesi espressamente previste da detto articolo, in collegamento, peraltro, con la previsione dell'art. 8 che pone a carico della regione le spese per i necessari adattamenti tecnici del centralino; ed è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., della medesima normativa, la quale costituisce attuazione dell'art. 41 Cost., che consente limitazioni della libertà nello svolgimento delle attività economiche ai fini del perseguimento di finalità sociali e quindi giustifica il sistema delle assunzioni obbligatorie, ispirato a finalità di solidarietà sociale riconducibili ai principi di cui all'art. 2 Cost. e diretto all'attuazione di diritti fondamentali costituzionalmente garantiti, quali quelli al lavoro (art. 4 Cost.) e all'avviamento professionale degli inabili (art. 38, terzo comma, Cost.). (Nella specie la società ricorrente, editrice di un quotidiano, eccepiva tra l'altro l'inesistenza nell'assetto organizzativo aziendale della figura del centralinista puro e non vedente; il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., in punto di fatto ha rilevato che le mansioni accessorie affidate ai centralinisti e richiedenti l'uso della vista potevano essere svolte dai centralinisti vedenti, rimanendo i lavoratore non vedente assegnato ai soli compiti della sua qualifica).

Riferimenti normativi: Legge 29/03/1985 num. 113 art. 3, Legge 29/03/1985 num. 113 art. 8 CORTE COST., Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 38, Costituzione art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)