Sez. 1, Sentenza n. 2637 del 04/03/1993 (Rv. 481232 - 01)
Società - Di capitali - Società a responsabilità limitata - Capitale sociale - Conferimenti - Quota - Trasferimento - In genere | Quota - Trasferibilità - Deroga statutaria - Ammissibilità - Condizioni - Clausola relativa - Interpretazione - Apprezzamento di fatto - Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti.
Società - Di capitali - Società a responsabilità limitata - Capitale sociale - Conferimenti - Quota - Trasferimento - In genere
A norma dell'art. 2479 cod. civ., il trasferimento della quota di una società a responsabilità limitata, in mancanza di una contraria disposizione dell'atto costitutivo, è consentito, oltre che per successione "mortis causa", anche per atto tra vivi e l'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci costituisce un atto dovuto da parte della società. Ne deriva che la trasferibilità della quota rappresenta la regola, rispetto alla quale la deroga statuaria deve risultare da una clausola chiaramente indicante una limitazione (in ipotesi, necessità del "gradimento" delle persone dei cessionari da parte della totalità dei soci o di uno degli organi sociali), la cui interpretazione costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito e, come tale, incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da logica ed adeguata motivazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2479
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)