Sez. 3 - , Ordinanza n. 17965 del 22/06/2023 (Rv. 668452 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE | Provvedimenti di sospensione ex artt. 373 o 624 c.p.c. - Conseguenze sul processo esecutivo in corso – Prosecuzione – Impossibilità – Effetti conservativi del pignoramento – Persistenza – Obbligo per il creditore di rinunciare agli atti del processo esecutivo - Esclusione.
ESECUZIONE FORZATA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE
I provvedimenti di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo (ex art. 373 c.p.c.) ovvero dell'esecuzione (ex art. 624 c.p.c.) impediscono la prosecuzione del processo esecutivo già in corso, ma lasciano inalterati gli effetti conservativi del pignoramento, non obbligando il creditore procedente a rinunciare agli atti del processo.
Cod. Proc. Civ. art. 373 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 283 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 351 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 629
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)