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Sez. L, Sentenza n. 596 del 22/01/1994 (Rv. 485081 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Versamento | Ripetizione - Disciplina ex art. 2033 cod. civ. - Operatività - Conseguenze - Interessi moratori e risarcimento del maggior danno per ritardo nell'adempimento - Decorrenza.
Stato
decisa il 1994-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485081-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Versamento

Nell'ipotesi di ripetizione di somme indebitamente versate all'ente previdenziale a titolo di contributi assicurativi, la restituzione, costituendo l'oggetto di un'obbligazione pecuniaria di fonte legale ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., è assoggettata alla disciplina propria di tale obbligazione ed in particolare alla norma dell'art. 1224 cod. civ. in tema di interessi moratori e risarcimento del maggior danno per ritardo nell'adempimento; in detta ipotesi gli interessi legali decorrono non dalla domanda giudiziale ma dalla domanda amministrativa, che costituisce il primo atto del procedimento che deve essere preventivamente esperito al fine di far valere la pretesa in via giudiziale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)