Sez. 6, Sentenza n. 28758 del 04/06/2026 Ud. (dep. 29/07/2026) Rv. 290394-01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE | Disciplina emergenziale pandemica - Decorso del termine per la richiesta di discussione orale - Consolidamento della trattazione in forma scritta - Sussistenza - Rinvio d’ufficio dell’udienza - Riapertura del termine - Esclusione - Limiti.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE
Nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale pandemica, di cui all'art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il decorso del termine perentorio di quindici giorni liberi dall'udienza per la formulazione della richiesta di discussione orale consolida la trattazione in forma scritta, sicché, nel caso in cui l'udienza sia successivamente rinviata d'ufficio per ragioni diverse dalla nullità degli atti introduttivi del giudizio, non si determina la riapertura del termine, né è restituita alla parte la facoltà di chiedere la trattazione orale.
Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 bis com. 4 CORTE COST., Legge 18/12/2020 num. 176 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)