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Sez. 3, Sentenza n. 8785 del 08/04/2026 (Rv. 677992-02)

GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI | Dignità umana - Fondamento di tutti i diritti fondamentali - Nel contesto dei crimini di guerra e contro l’umanità - Funzione.
Stato
decisa il 2026-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677992-02

GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI

Nel contesto dei crimini di guerra e contro l'umanità, perpetrati dalle forze del Terzo Reich durante la Seconda Guerra Mondiale, la dignità umana - la quale rappresenta il fondamento stesso di tutti i diritti fondamentali, quale presupposto ontologico che rende la persona titolare di diritti e la sottrae a qualsiasi forma di strumentalizzazione o di mercificazione - ha subito una lesione che non può essere equiparata ad alcun'altra forma di danno, di talché il riconoscimento del diritto degli eredi delle vittime ad ottenere il risarcimento dei danni non svolge solo una funzione patrimoniale o compensativa ma costituisce un atto di riaffermazione della dignità violata ed un riconoscimento solenne, da parte dell'ordinamento giuridico, del fatto che quelle persone non erano oggetti da distruggere, ma soggetti portatori di diritti inviolabili.

Costituzione art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 30/04/2022 num. 36 art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)