Sez. L - , Sentenza n. 10415 del 01/06/2020 (Rv. 657871 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE | Rito cd. Fornero - Ambito di applicazione - Domanda proposta nei confronti di soggetto diverso dal formale datore di lavoro - Accertamento sulla effettiva titolarità del rapporto - Riconducibilità alle questioni ex art. 1, comma 47, della l. n. 92 del 2012 - Fondamento - Fattispecie.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE
Il rito speciale previsto dalla l. n. 92 del 2012 si applica anche alla domanda proposta nei confronti di un soggetto diverso dal formale datore di lavoro, rispetto al quale si chiede di accertare la effettiva titolarità del rapporto, dovendo il giudice individuare la fattispecie secondo il canone della prospettazione, con il solo limite di quelle artificiose; pertanto, una volta azionata dal lavoratore una impugnativa di licenziamento con riconoscimento delle tutele previste dall'art. 18 della l. n. 300 del 1970, il procedimento speciale deve trovare ingresso a prescindere dalla fondatezza delle allegazioni, senza alcun effetto preclusivo in ragione della veste formale assunta dalle relazioni giuridiche tra le parti. (Nella specie, è stato ritenuto applicabile il rito speciale alla domanda di reintegrazione proposta nei confronti di Alitalia SAI s.p.a., in qualità di cessionaria del compendio aziendale, in quanto strettamente connessa a quella proposta nei confronti di Alitalia CAI s.p.a. e dipendente dall'impugnativa del licenziamento intimato da quest'ultima in qualità di cedente).
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 47 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)