Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 37626 del 23/12/2022 (Rv. 666443 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE SOGGETTIVO - ALTRI ENTI | Organizzazioni di volontariato - Esenzione Iva ex art. 8, comma 2, della l. n. 266 del 1991 - Applicabilità dal 2009 in poi - Assenza dei requisiti di cui al d.lgs. n. 460 del 1997 - Irrilevanza.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE SOGGETTIVO - ALTRI ENTI
L'esenzione IVA, prevista dall'art. 8, comma 2, della l. n. 266 del 1991, continua ad essere applicabile alle associazioni di volontariato che, per effetto dell'art. 30, comma 5, del d.l. n. 185 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 2 del 2009, a partire dall'anno di imposta 2009, non hanno i requisiti per godere delle ulteriori agevolazioni previste per le Onlus di diritto dal d.lgs. n. 460 del 1997Riferimenti normativi: Legge 11/08/1991 num. 266 art. 8 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 04/12/1997 num. 460 art. 10, Decreto Legge 29/11/2008 num. 185 art. 30 CORTE COST., Legge 29/11/2008 num. 185 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)