Sez. 2, Sentenza n. 2769 del 07/05/1984 (Rv. 434812 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - CAUSE RELATIVE ALLA MISURA E ALLE MODALITÀ DI USO DI SERVIZI DEL CONDOMINIO DI CASE - CAUSA FRA CONDOMINI PER FAR VALERE IL DIVIETO DI USUFRUIRE DELLA COSA COMUNE A VANTAGGIO DI BENI DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA DEL SINGOLO CONDOMINO - COMPETENZA PER MATERIA DEL PRETORE EX ART. 8 N. 4 COD. PROC. CIV. - INSUSSISTENZA.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - CAUSE RELATIVE ALLA MISURA E ALLE MODALITÀ DI USO DI SERVIZI DEL CONDOMINIO DI CASE - CAUSA FRA CONDOMINI PER FAR VALERE IL DIVIETO DI USUFRUIRE DELLA COSA COMUNE A VANTAGGIO DI BENI DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA DEL SINGOLO CONDOMINO - COMPETENZA PER MATERIA DEL PRETORE EX ART. 8 N. 4 COD. PROC. CIV. - INSUSSISTENZA.*
Non rientra nella Competenza per materia del pretore ex art. 8 n. 4 cod. proc. civ., e quindi è devoluta secondo gli ordinari criteri di Competenza per valore, la causa promossa da un condomino contro altro condomino per far valere il divieto per il singolo condomino di usufruire della cosa comune a vantaggio di beni di sua proprietà esclusiva non compresi nell'edificio condominiale, trattandosi di controversia concernente non le modalità di godimento di beni condominiali, ma l'accertamento della sussistenza del diritto esercitato dal singolo condomino sulla cosa comune. (V 1067/83, mass n 425853; (V 5721/80, mass n 409560; (V 913/79, mass n 397069).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)