diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 4031 del 21/09/1977 (Rv. 387714 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITA - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - ART 2736 N 2 COD CIV - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - IN RELAZIONE AGLI ARTT 25 E 102 COST - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1977-09-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387714-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITA - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - ART 2736 N 2 COD CIV - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - IN RELAZIONE AGLI ARTT 25 E 102 COST - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

E manifestamente infondata la questione di legittimita costituzionale dell'art 2736 n 2 cod civ in relazione agli articoli 25 e 102 della Costituzione (perche col giuramento suppletorio la decisione della controversia sarebbe tolta al giudice naturale precostituito per legge e verrebbe meno la garanzia della decisione della controversia ad opera di magistrato ordinario) in quanto la delazione del giuramento suppletorio non importa abdicazione, da parte del giudice, del potere di decisione della causa ed attribuzione di esso alla parte. (V 3173/71, mass n 354558).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 25, Costituzione art. 102, Cod. Civ. art. 2736 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)