Sez. 1, Sentenza n. 10012 del 25/05/2004 (Rv. 573098 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI) | Terzo datore di pegno - Fallimento del debitore - Prelazione pignoratizia nel fallimento del debitore - Configurabilità - Esclusione.
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI)
Il pegno costituito da un terzo a favore del creditore non può essere fatto valere da quest'ultimo nel fallimento del debitore come causa di prelazione relativa al credito verso il debitore stesso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2784, Cod. Civ. art. 2787, Legge Falliment. art. 42 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 42 CORTE COST., Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)