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Sez. 1, Sentenza n. 10012 del 25/05/2004 (Rv. 573098 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI) | Terzo datore di pegno - Fallimento del debitore - Prelazione pignoratizia nel fallimento del debitore - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573098-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI)

Il pegno costituito da un terzo a favore del creditore non può essere fatto valere da quest'ultimo nel fallimento del debitore come causa di prelazione relativa al credito verso il debitore stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2784, Cod. Civ. art. 2787, Legge Falliment. art. 42 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 42 CORTE COST., Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 52 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)