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Sez. 1, Sentenza n. 3129 del 05/03/2002 (Rv. 552806 - 01)

ARBITRATO - ARBITRI - NOMINA | Omissione - Nomina sostituiva da parte del Presidente del tribunale - Atto di volontaria giurisdizione - Configurabilità - Conseguenze - Portata decisoria - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552806-01

ARBITRATO - ARBITRI - NOMINA

In tema di arbitrato, il presidente del tribunale chiamato a designare l'arbitro in sostituzione della parte inerte svolge una funzione di volontaria giurisdizione di carattere non contenzioso e sostanzialmente suppletivo della carente attività negoziale di parte, con la conseguenza che, al provvedimento di nomina (così come a quello di revoca), non può legittimamente riconoscersi portata decisoria, giacché, se la nomina viene effettuata, ne potrà essere controllata la validità in qualsiasi sede (e, anzitutto, dallo stesso collegio arbitrale), mentre, se essa viene negata (o, una volta compiuta, viene poi revocata), sarà sempre la parte inadempiente a dover rispondere dell'eventuale pregiudizio subito dalla controparte nelle normali sedi contenziose.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 810 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)