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Sez. L, Sentenza n. 2198 del 27/02/1998 (Rv. 513139 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI TRASFERTA E MISSIONE | Ricorso per cassazione - Motivi del ricorso - Vizi di motivazione - Interpretazione di contratto collettivo di lavoro relativo a personale addetto alla navigazione marittima - Nozione di missione ai fini del godimento della relativa indennità - Valorizzazione da parte del giudice di merito di definizione e finalità specifiche derogatorie della nozione comune - Illogicità di motivazione censurabile in cassazione - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513139-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI TRASFERTA E MISSIONE

In relazione a clausola di contratto collettivo secondo cui è considerato in missione (ai fini in particolare del riconoscimento della relativa indennità giornaliera) il marittimo che sia inviato dall'armatore per ragioni di servizio fuori dalle abituali sedi di lavoro, con la precisazione però che per tali devono intendersi quelle di residenza del marittimo o dalle quali il marittimo può raggiungere al termine del lavoro la propria residenza con i normali mezzi di trasporto, è logico e non censurabile in sede di legittimità l'operato del giudice di merito che, sulla base del tenore della clausola, abbia ritenuto che le parti contraenti abbiano inteso concordare una specifica definizione del concetto di missione, senza invece fare riferimento al significato che il termine ha nel linguaggio comune, o in quello di altri settori lavorativi, nei quali esso alluda solo ad un mutamento provvisorio e contingente del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa; né, in particolare, può ritenersi una siffatta interpretazione contraria a criteri di ragionevolezza, per l'eccessività dei costi conseguenti alla corresponsione dell'indennità in questione senza limiti di tempo, dato che non può escludersi la convenienza per gli armatori di poter estendere la possibilità di ricerca di personale particolarmente qualificato nell'ambito di un più ampio raggio territoriale, offrendo indennità compensative di disagi che ai dipendenti possano derivare in ambito personale e familiare dalla distanza tra residenza e sede di lavoro. (Fattispecie relativa ad un lavoratore, comandante di aliscafo facente servizio da Portoferraio nell'Isola d'Elba, ma residente a Lido di Camaiore come precisato anche nel contratto di arruolamento; un motivo di ricorso relativo ai rapporti, nel contratto collettivo in questione, tra la nozione di missione e quella di trasferimento è stato dichiarato inammissibile per la mancata trascrizione nel ricorso per cassazione della clausola relativa al trasferimento).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)