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Sez. 3, Sentenza n. 39071 del 20/03/2013 Cc. (dep. 23/09/2013) Rv. 257047 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Misura revocata o divenuta inefficace - Persistenza dell'interesse ad impugnare - Necessità - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2013-03-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/257047-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto agli artt. 3 e 111 Cost. degli artt. 309, 310, 568, comma secondo, cod. proc. pen. nella parte in cui prevedono - secondo la lettura datane dalla conforme giurisprudenza - in caso di revoca della misura cautelare l'inammissibilità sopravvenuta della richiesta di riesame se non vi sia stata espressa manifestazione dell'interessato, personalmente o a mezzo difensore, della volontà di ottenere una pronuncia utile ai fini dell'esercizio dell'azione per la riparazione da ingiusta detenzione. (In motivazione, la Corte ha rilevato come la necessità dell'esistenza di un interesse concreto ed attuale per proporre qualsiasi impugnazione rappresenta una regola basilare dell'attuale sistema processuale).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 111, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)