Sez. L - , Sentenza n. 9953 del 23/04/2018 (Rv. 648908 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA | Assunzione obbligatoria - Richiesta di avviamento - Obblighi a carico dei Centri per l'impiego - Sussistenza - Individuazione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA
In tema di collocamento obbligatorio, al fine di realizzare un efficace avviamento al lavoro del disabile, il sistema disegnato dalla l. n. 68 del 1999 - nella formulazione vigente "ratione temporis" prima delle modifiche di cui al d.lgs. n. 151 del 2015 - prevede una serie di obblighi positivi a carico dei Centri per l'impiego, che sono tenuti a verificare la presenza tra gli iscritti di aspiranti aventi la qualifica richiesta dal datore di lavoro, e, in mancanza, a concordare con il datore richiedente altra qualifica compatibile con le ridotte capacità lavorative del disabile individuato e con le esigenze dell'impresa, nell'ambito di un percorso nel quale l'ufficio pubblico ed il datore di lavoro congiuntamente valutano le possibilità alternative, tra le quali la disponibilità di lavoratori disabili aventi qualifiche simili rispetto a quelle richieste, che vanno avviati secondo l'ordine di graduatoria, previo addestramento o tirocinio.
Riferimenti normativi: Legge 12/03/1999 num. 68 art. 2, Legge 12/03/1999 num. 68 art. 9, Decreto Legisl. 14/09/2015 num. 151, DPCM 13/01/2000 art. 4, Cod. Civ. art. 1176
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)