Sez. 2, Sentenza n. 4318 del 04/03/2016 (Rv. 639385 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE | Divieto - Inosservanza - Rilevabilità d'ufficio in sede di legittimità - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE
L'inosservanza del divieto di introdurre una domanda nuova in appello, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., e, correlativamente, dell'obbligo del giudice di secondo grado di non esaminare nel merito tale domanda, è rilevabile d'ufficio in sede di legittimità, poiché costituisce una preclusione all'esercizio della giurisdizione, che può essere verificata nel giudizio di cassazione, senza che rilevi, in contrario, che l'appellato abbia accettato il contraddittorio sulla domanda anzidetta.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)