diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 11974 del 18/12/1990 (Rv. 470179 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO - RIGETTO DELLA RELATIVA DOMANDA CON SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO - RIPROPOSIZIONE DELLA MEDESIMA DOMANDA SU DIVERSO FONDAMENTO - PROPONIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470179-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO - RIGETTO DELLA RELATIVA DOMANDA CON SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO - RIPROPOSIZIONE DELLA MEDESIMA DOMANDA SU DIVERSO FONDAMENTO - PROPONIBILITÀ - ESCLUSIONE.*

Per il principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile, respinta con sentenza passata in giudicato la domanda di riscatto di un fondo agrario a sostegno della quale sia stata dedotta la violazione dell'art. 8 della legge n. 590 del 1965 per la mancata notificazione all'affittuario del preliminare di vendita, è improponibile per il divieto del ne bis in idem la riproposizione della medesima domanda sul diverso - ma in precedenza deducibile - fondamento (afferente all'identica causa petendi) che nel contratto di vendita siano state praticate all'acquirente condizioni più favorevoli di quelle offerte all'affittuario del fondo in una precedente proposta di alienazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)