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Sez. 2, Sentenza n. 5363 del 17/11/1978 (Rv. 395135 - 01)

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - IN GENERE - TRASPORTO MARITTIMO DI COSE IN GENERALE - IN GENERE - TRASPORTO MISTO DI COSE PER TERRA E PER MARE - DISCIPLINA CONTENUTA NEL CODICE CIVILE - APPLICABILITA - CONSEGUENZE - PRESCRIZIONE - TERMINE EX ART 2951 COD CIV.*
Stato
decisa il 1978-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/395135-01

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - IN GENERE - TRASPORTO MARITTIMO DI COSE IN GENERALE - IN GENERE - TRASPORTO MISTO DI COSE PER TERRA E PER MARE - DISCIPLINA CONTENUTA NEL CODICE CIVILE - APPLICABILITA - CONSEGUENZE - PRESCRIZIONE - TERMINE EX ART 2951 COD CIV.*

Il trasporto misto di cose, per terra e per mare, deve ritenersi disciplinato esclusivamente dalle Disposizioni del codice civile, ai sensi dell'art 1680 cod civ, in quanto la disciplina speciale contenuta nel codice della navigazione riguarda esclusivamente in trasporto per via marittima (art 419 e seguenti) e aerea (art 950 e seguenti): ne consegue che al contratto di trasporto misto di cose per terra e per mare si applica come termine unitario di prescrizione quello di cui all'art 2951 cod civ.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1680, Cod. Civ. art. 2951 CORTE COST., Cod. Navig. art. 419, Cod. Navig. art. 950

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)