Sez. 2 - , Sentenza n. 33158 del 16/12/2019 (Rv. 656303 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - OBBLIGHI DEI COMUNISTI - RIMBORSO DELLE SPESE ANTICIPATE | Spese di conservazione della cosa comune ex art. 1110 c.c. - Diritto al rimborso - Condizioni - Onere della prova.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - OBBLIGHI DEI COMUNISTI - RIMBORSO DELLE SPESE ANTICIPATE
Nella comunione ordinaria, a norma degli artt. 1110 e 1134 c.c., il partecipante che, in caso di trascuranza degli altri compartecipi o dell'amministratore, abbia sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, può ottenerne il rimborso solo qualora provi tanto la suddetta inerzia, quanto la necessità e l'urgenza dei lavori.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1104, Cod. Civ. art. 1105 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1110, Cod. Civ. art. 1134
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)