Sez. U - , Sentenza n. 2155 del 01/02/2021 (Rv. 660428 - 03)
ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - GIURISDIZIONE IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE | Provvedimenti che incidono sulla realizzazione, sospensione o eliminazione di opere idrauliche riguardanti acque pubbliche - Impugnazione davanti al TSAP - Necessità - Provenienza da organi dell'Amministrazione non predisposti alla cura di tali acque - Irrilevanza - Fondamento.
ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - GIURISDIZIONE IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE
Ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. a), r.d. n. 1775 del 1933, sono devoluti alla cognizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche i ricorsi contro tutti i provvedimenti che, per effetto della loro incidenza sulla realizzazione, sospensione o eliminazione di opere idrauliche riguardanti acque pubbliche, concorrono in concreto a disciplinare le modalità d'uso di tali acque, compresi i provvedimenti che provengono da organi dell'Amministrazione non preposti alla cura delle acque pubbliche, ma finiscono comunque con l'interferire con quelli che regolano il menzionato uso, ad esempio autorizzando, impedendo o modificando i lavori o determinando i modi di acquisto dei beni necessari all'esercizio e alla realizzazione delle opere.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 143 com. 1 lett. A) CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)