Sez. 6, Sentenza n. 10537 del 11/05/2000 Ud. (dep. 10/10/2000) Rv. 217364 - 01
NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ALL'IMPUTATO - DEPOSITO NELLA CASA DEL COMUNE | Avviso di deposito affisso alla porta - Equivalenza alla notificazione - Esclusione.
NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ALL'IMPUTATO - DEPOSITO NELLA CASA DEL COMUNE
In tema di notificazione ex art. 157 cod. proc. pen., l'avviso di deposito affisso alla porta dell'abitazione o del luogo ove l'imputato svolge la sua attività lavorativa ha solo la funzione di rendere edotto l'interessato dell'avvenuto deposito presso la casa comunale dell'atto a lui destinato. Esso non equivale alla notificazione, tanto che gli effetti dell'atto decorrono - ai sensi dell'art. 157, comma ottavo, cod. proc. pen. - non già dall'affissione dell'avviso, bensì dal ricevimento della raccomandata e che solo l'atto depositato pone il soggetto nelle condizioni di prendere piena conoscenza dello stesso. (Nella specie la Corte ha ritenuto corretto l'operato del giudice di merito, che, a fronte di una contestazione secondo cui l'avviso affisso conteneva indicazioni incomplete, tali da non consentirgli l'esercizio del diritto di difesa, ha enunciato il principio di cui in massima, ritenendo pienamente soddisfatte le condizioni di legge in quanto l'avviso conteneva chiaramente il tipo di atto depositato presso la casa comunale e la data dell'udienza).
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)