Sez. 5, Sentenza n. 39635 del 23/09/2010 Ud. (dep. 10/11/2010) Rv. 248658 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Distrazione dei beni dal patrimonio dell'imprenditore - Recupero degli stessi per effetto di azione revocatoria - Rilevanza ai fini dell'esclusione del reato - Esclusione.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE
In tema di bancarotta fraudolenta, il recupero del bene distratto a seguito di azione revocatoria non spiega alcun rilievo sulla sussistenza dell'elemento materiale del reato di bancarotta, il quale - perfezionato al momento del distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore - viene a giuridica esistenza con la dichiarazione di fallimento, mentre il recupero della "res" rappresenta solo un "posterius" - equiparabile alla restituzione della refurtiva dopo la consumazione del furto - avendo il legislatore inteso colpire la manovra diretta alla sottrazione, con la conseguenza che è tutelata anche la mera possibilità di danno per i creditori.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)