Sez. 3, Ordinanza n. 32575 del 14/12/2024 (Rv. 673106-02)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA | Consegna al familiare convivente nel luogo indicato sulla busta - Presunzione di coincidenza con la residenza, la dimora o il domicilio effettivo del destinatario - Prova contraria - Modalità - Risultanze anagrafiche - Insufficienza - Accertamento della residenza - Giudizio di merito - Sindacabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA
In tema di notificazioni, la consegna del piego a persona di famiglia convivente con il destinatario, nel luogo indicato sulla busta contenente l'atto da notificare, fa presumere che in quel luogo si trovino la residenza effettiva, la dimora o il domicilio del destinatario, con la conseguenza che quest'ultimo, qualora intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di ottenere la dichiarazione di nullità della notifica, ha l'onere di fornire idonea prova contraria dimostrando che il familiare era presente per ragioni occasionali e momentanee nel luogo di abitazione del destinatario, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche che indichino una diversa residenza del consegnatario dell'atto.
Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)