Sez. U, Ordinanza n. 4914 del 08/03/2006 (Rv. 589182 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - CONFLITTI - DI GIURISDIZIONE | Richiesta di statuizione cautelare al tribunale ordinario - Declaratoria del difetto di giurisdizione - Analoga declaratoria del tribunale amministrativo regionale sulla domanda per il merito - Conflitto negativo di giurisdizione fra giudice ordinario e giudice speciale - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - CONFLITTI - DI GIURISDIZIONE
In relazione a ordinanza con la quale il tribunale ordinario declini la giurisdizione sulla richiesta di provvedimento cautelare ed alla sentenza con la quale il tribunale amministrativo regionale pronunci analoga declinatoria sulla domanda proposta per il merito, non è configurabile un conflitto negativo di giurisdizione fra giudice ordinario e giudice speciale, denunciabile con ricorso ai sensi dell'art. 362, secondo comma, n. 1 cod. proc. civ., atteso che il provvedimento del giudice ordinario, avendo natura cautelare, è inidoneo a spiegare effetti vincolanti sulla questione di giurisdizione nell'eventuale giudizio di merito successivamente introdotto innanzi al medesimo giudice. (Nella fattispecie le Sezioni Unite hanno altresì escluso la convertibilità del ricorso in regolamento preventivo di giurisdizione o in ricorso ai sensi dell'art. 111 Cost., essendo intervenuta pronuncia del TAR sulla giurisdizione e stante l'appellabilità delle pronunce impugnate).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)