Sez. 2, Sentenza n. 1022 del 05/11/1985 Ud. (dep. 25/01/1986) Rv. 171715 - 01
ARMI - IN GENERE - COLTELLO CON APERTURA A SCATTO - MOLLETTA - ARMA PROPRIA - PORTO DEL COLTELLO - REATO CONFIGURABILE.*
ARMI - IN GENERE - COLTELLO CON APERTURA A SCATTO - MOLLETTA - ARMA PROPRIA - PORTO DEL COLTELLO - REATO CONFIGURABILE.*
Il coltello con apertura a scatto, denominato anche molletta, che mediante un congegno provoca l'automatico spiegamento della lama, che viene così fissata saldamente all'impugnatura, è assimilabile al pugnale e allo stiletto ed è da considerarsi arma propria, la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona e rientra tra le cosiddette armi bianche, soggette alla disciplina dell'art. 4, primo comma, legge n. 110 del 1975. Ne consegue che il porto della "molletta" è punito ai sensi dell'art. 699, secondo comma cod. pen.. (V mass n 169010).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 699 com. 2, Legge 18/04/1975 num. 110 art. 4 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)