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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 6389 del 30/03/2015 (Rv. 635138 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - NEL DOMICILIO REALE | Procuratore costituito in altra circoscrizione - Elezione di domicilio presso la cancelleria del giudice di primo grado - Mutamento del domicilio - Efficacia - Condizioni - Iniziativa idonea a portare a conoscenza della variazione mediante un formale atto di parte - Necessità.
Stato
decisa il 2015-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635138-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - NEL DOMICILIO REALE

In tema di notificazione delle impugnazioni, qualora la parte si sia costituita in un procedimento che si svolga fuori della circoscrizione cui è assegnato il proprio procuratore, e questi abbia provveduto ad eleggere domicilio nel luogo del procedimento medesimo, il sopravvenuto mutamento di tale domicilio è valido ed operante, al fine della notificazione presso il nuovo indirizzo dei successivi atti del processo, ivi incluso l'atto d'impugnazione, alla duplice condizione che il procuratore assuma un'iniziativa idonea a portare a conoscenza della controparte detto mutamento e che tale iniziativa si esteriorizzi in modo formale, con una dichiarazione esplicita, contenuta nel verbale d'udienza, o con la notificazione di apposito atto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 136 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)