Decentramento dei servizi del Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione
Testo in vigore al
Art. 36
1. L'ultima parte del primo comma dell'art. 10 del regolamento per l'esecuzione della legge 13 giugno 1907, n. 403, approvato con il regio decreto 25 agosto 1908, n. 829, e' sostituito dal seguente:
"Il presidente della Giunta provinciale o il sindaco del Comune, nei casi di rispettiva competenza, comunica tali disegni particolareggiati alle Amministrazioni che hanno la tutela e l'esercizio di dette opere ed acque per gli eventuali rilievi e per la determinazione delle condizioni da prescrivere".
Art. 37
1. Il secondo comma dell'art. 11 del regolamento per l'esecuzione della legge 13 giugno 1907, n. 403, approvato con il regio decreto 25 agosto 1908, n. 829, e' sostituito dal seguente:
"Quando i provvedimenti di sicurezza, adottati dall'utente della funicolare non appariscano sufficienti allo scopo il presidente della Giunta provinciale o il sindaco del Comune, a seconda della competenza, di sua iniziativa o in seguito a reclami degli interessati, puo' ordinare la esecuzione di quelle opere o prescrivere quelle altre modalita' di esercizio che creda all'uopo necessarie".
Art. 38
1. L'art. 14 del regolamento per l'esecuzione della legge 13 giugno 1907, n. 403, approvato con il regio decreto 25 agosto 1908, n. 829, e' sostituito dal seguente:
"Eseguito l'impianto, il richiedente deve dare notizia dell'avvenuto compimento dei lavori all'autorita' che rilascio' l'autorizzazione, alle Amministrazioni che hanno la tutela delle opere pubbliche eventualmente interessate ed, in ogni caso, ai sindaci dei Comuni nel cui territorio si svolge la funicolare, i quali ultimi ne daranno notizia agli interessati mediante pubblicazione sull'albo pretorio. Entro quindici giorni dalla pubblicazione gli interessati sono ammessi a presentare i loro rilievi sul modo come l'opera e' stata eseguita.
Se entro tale termine non siano stati prodotti reclami e se entro trenta giorni dalla denuncia il presidente della Giunta provinciale o il sindaco del Comune, a seconda della competenza, non emette alcun provvedimento, il richiedente puo' senz'altro intraprendere l'esercizio.
Tuttavia e' sempre richiesta un'espressa licenza di esercizio da rilasciarsi dal presidente della Giunta provinciale o dal Sindaco quando la funicolare interessi corsi d'acqua, strade, ferrovie, tramvie ed altre opere pubbliche.
Copia conforme del provvedimento di autorizzazione e' comunicata dal presidente della Giunta provinciale o dal sindaco del Comune alle autorita' centrali che spetta la vigilanza ed all'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, nonche' alle Amministrazioni che hanno la tutela delle opere pubbliche attraversate".
Art. 39
1. Il primo comma dell'art. 15 del regolamento per l'esecuzione della legge 13 giugno 1907, n. 403, approvato con il regio decreto 25 agosto 1908, n. 829, e' sostituito dal seguente:
"Chi ha il diritto di usare una funicolare non puo' servirsene che per il trasporto dei prodotti dei propri fondi o delle proprie industrie. Tuttavia egli puo' associare all'esercizio altri utenti per il trasporto di prodotti similari, previa denuncia al presidente della Giunta provinciale o al sindaco del Comune, a seconda della competenza, eseguendo le maggiori opere di protezione che fossero necessarie a tutela della pubblica incolumita', e corrispondendo le altre indennita' che potessero spettare ai proprietari dei fondi servienti in caso che ne risultasse maggiore aggravio".
Art. 40
1. L'art. 16 del regolamento per l'esecuzione della legge 13 giugno 1907, n. 403, approvato con il regio decreto 25 agosto 1908, n. 829, e' sostituito dal seguente:
"Salva l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di rapporti fra l'utente ed i proprietari dei fondi servienti, il presidente della Giunta provinciale o il sindaco del Comune, nei casi di rispettiva competenza, sui richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate, puo' sempre ordinare modificazioni e spostamenti degli impianti funicolari per ragioni di pubblico servizio".
Art. 41
1. L'art. 17 del regolamento per la esecuzione della legge 13 giugno 1907, n. 403, approvato con il regio decreto 25 agosto 1908, n. 829, e' sostituito dal seguente:
"Se l'utente intenda esercitare la funicolare anche in ore notturne, deve farne denuncia al presidente della Giunta provinciale o al sindaco del Comune, a seconda della competenza, per la determinazione delle maggiori cautele che potranno occorrere a tutela della pubblica incolumita'".
Art. 42
1. L'art. 18 del regolamento per l'esecuzione della legge 13 giugno 1907, n. 403, approvato con regio decreto 25 agosto 1908, n. 829, e' sostituito dal seguente:
"Quando l'esercizio di una funicolare venga fatto senza osservare le condizioni stabilite, o in modo da riuscire per qualsiasi causa pericoloso alla pubblica incolumita', il presidente della Giunta provinciale o il sindaco del Comune, nei casi di rispettiva competenza, puo' ordinarne la sospensione.
Nei casi di pericolo prossimo il presidente della Giunta provinciale o il sindaco, nei casi di rispettiva competenza, ordina la sospensione immediata dell'esercizio.
Negli altri casi puo' consentire il proseguimento, stabilendo le opere che occorrono per l'eliminazione di ogni pericolo, con assegnazione dei termini di tempo entro i quali l'esercente deve averle eseguite.
Trascorsi infruttuosamente i termini di tempo assegnati, il presidente della Giunta provinciale o il sindaco del Comune ordina la sospensione dell'esercizio, che non puo' essere riattivato se l'atente non abbia prima compiuto le opere prescritte ed il compimento regolare sia stato gia' accertato.
Se l'utente non esegue le opere che, nonostante la sospensione, fossero necessarie per eliminare ogni pericolo, il presidente della Giunta provinciale o il sindaco del Comune puo' farle eseguire di ufficio a spese dell'utente medesimo, con le norme di cui all'art. 373 della legge sui lavori pubblici.
Quando le condizioni di esercizio delle funicolari presentino pericolo per le opere ed acque pubbliche attraversate o comunque interessate, la sospensione dell'esercizio puo' essere ordinata, nei casi di urgenza dalle Amministrazioni stesse che hanno la tutela di tali opere ed acque.
Quando non ricorra l'urgenza il presidente della Giunta provinciale o il sindaco del Comune provvede come ai precedenti commi secondo, terzo e quarto, sentite, pero', le Amministrazioni suddette".
Art. 43
1. Il secondo comma dell'art. 19 del regolamento per la esecuzione della legge 13 giugno 1907, n. 403, approvato con il regio decreto 25 agosto 1908, n. 829, e' sostituito dal seguente:
"Sui provvedimenti da emanarsi a norma del presente regolamento nei riguardi della sicurezza di impianti e di esercizio delle funicolari, il presidente della Giunta provinciale o il sindaco del Comune, nei casi di rispettiva competenza, deve promuovere il parere dello Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione".
Art. 44
1. Le domande per la costruzione dei palorci e degli impianti di trasporto a fini di cui al decreto Ministeriale 12 dicembre 1935, n. 3584, devono essere indirizzate al sindaco del Comune nel cui territorio si chiede di costruire il palorcio o l'impianto di cui sopra.
2. Il sindaco, sentito il parere tecnico dell'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, rilascia il nulla osta per l'impianto e l'esercizio del telefono o palorcio richiesto, ferma restando ogni altra disposizione contenuta nel succitato decreto ministeriale.
Titolo V. Decentramento in materia di autolinea
Art. 45
1. Il primo comma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1939, n. 1822, e' sostituito dal seguente:
"Sono soggetti a concessione tutti i servizi pubblici automobilistici per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli (autolinee) di qualunque natura e durata che si effettuino a itinerario fisso, anche se abbiano carattere saltuario".
Art. 46
1. Il secondo e terzo comma dell'art. 2 della legge 28 settembre 1939, n. 1822, sono sostituiti dai seguenti: "Le concessioni di autoservizi per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli sono accordate:
a) dal sindaco del Comune interessato, previa conforme deliberazione del Consiglio comunale, qualora, la linea si svolga integralmente nell'ambito del territorio di un Comune;
b) dall'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporto in concessione, quando trattisi di autolinee che colleghino Comuni di una stessa Provincia, o che colleghino un Comune con il proprio scalo ferroviario e con un aeroporto vicino, anche se situati in Province diverse, o quando trattisi di autolinee stagionali di durata non superiore a tre mesi e con itinerario diverso da quelli contemplati alla lettera a);
c) dal Ministero dei trasporti negli altri casi.
2. Alla concessione degli autoservizi di gran turismo e di quelli d'interesse internazionale provvede in ogni caso il Ministero dei trasporti.
3. Le concessioni provvisorie hanno la durata massima di un anno, salvo proroga di un altro anno e sono revocabili in ogni tempo. In casi eccezionali e per particolari motivi valutati dall'autorita' concedente, possono essere tuttavia concesse ulteriori proroghe.
4. Le concessioni definitive hanno la durata massima di nove anni e possono essere rinnovate.
5. Quando il percorso di una linea da concedersi dall'Ispettorato compartimentali o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o dal sindaco del Comune interferisca comunque con servizi pubblici di trasporto ad impianti fissi gestiti o concessi dallo Stato, l'istituzione deve ottenere il preventivo assenso del Ministero dei trasporti.
Art. 47
1. Il terzo comma dell'art. 3 della legge 28 settembre 1939, n. 1822, e' sostituito dal seguente:
"Il disciplinare di concessione viene firmato presso il competente Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o presso il Comune, a seconda che trattisi di concessione accordata con provvedimento governativo o comunale; la firma deve essere autenticata rispettivamente da un funzionario governativo all'uopo delegato, il quale tiene apposito repertorio secondo la legge notarile in vigore, o dal segretario del Comune concedente".
Art. 48
1. Negli articoli 6, 7, 8 e 9 della legge 28 settembre 1939, n. 1822, alle frasi "dal Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili)" e "del Ministro per le comunicazioni" sono sostituite le frasi "dal Ministero dei trasporti o dall'ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, o dal sindaco del Comune, a seconda della rispettiva competenza" e "del Ministro per i trasporti, o del direttore dell'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, o del sindaco del Comune, a seconda della rispettiva competenza".
Art. 49
1. Il secondo comma dell'art. 7 della legge 28 settembre 1939, n. 1822, e' sostituito dai seguenti:
"Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti entro il termine di 30 giorni dalla notifica della richiesta di costituzione del Collegio arbitrale.
In caso di inadempienza, la nomina dell'arbitro mancante e demandata: per le concessioni accordate con provvedimento del sindaco del Comune, al presidente del tribunale competente per territorio; per le concessioni accordate con provvedimento dell'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, al presidente della Corte di appello competente per territorio per le concessioni accordate con provvedimento del Ministero dei trasporti, al presidente del Consiglio di Stato.
Le relative spese sono a carico della parte inadempiente.
Il terzo arbitro, cui spetta la presidenza del Collegio, e' nominato: dal presidente del tribunale competente per territorio quando trattasi di concessione accordata con provvedimento del sindaco, dal presidente della Corte di appello competente per territorio quando trattasi di concessione accordata con provvedimento dell'ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; dal presidente del Consiglio di Stato quando trattasi di concessione accordata con provvedimento del Ministero dei trasporti".
Art. 50
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 7531
Art. 51
1. Negli articoli 22 primo comma e 23 della legge 28 settembre 1939, n. 1822, alle frasi "del Ministro per le comunicazioni" e "il Ministero per le comunicazioni" sono sostituite rispettivamente le frasi "del Ministero per i trasporti o dell'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o del sindaco del Comune, per quanto di rispettiva competenza" e "il Ministero dei trasporti o l'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti i concessione o il sindaco del Comune, per quanto di rispettiva competenza".
Art. 52
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 7531
Art. 53
1. L'art. 31 della legge 28 settembre 1939, n. 1822, e' sostituito dal seguente:
"Qualsiasi variazione o sostituzione della ditta concessionaria deve essere, ai fini della concessione, preventivamente approvata dal Ministero dei trasporti o dall'ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o dal sindaco del Comune, a seconda che la concessione sia stata accordata con provvedimento governativo o comunale, secondo le rispettive competenze.
Qualora venga negata l'approvazione, il Ministero dei trasporti o l'ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o il sindaco del Comune ha facolta' di risolvere la concessione e di disporre la restituzione della cauzione".
Art. 54
1. L'art. 32 della legge 28 settembre 1939, n. 1822, e' sostituito dal seguente:
"E' nulla la cessione della concessione di autolinee senza la approvazione dell'autorita' concedente.
La cessione ad altri di ogni eventuale ragione dipendente dalla domanda di concessione, prima che la concessione medesima sia perfetta, equivale in ogni caso a semplice rinuncia alla domanda nei confronti dell'Amministrazione cui spetta accordare la concessione".
Art. 55
1. Negli articoli 33 e 35 della legge 28 settembre 1939, n. 1822, le competenze indicate come di pertinenza del "Governo" e del "Ministro per le comunicazioni", si intendono attribuite alla "autorita' concedente".
Art. 56
1. Sono di competenza, degli Ispettorati compartimentali o uffici distaccati della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, sempre che la concessione sia stata accordata con provvedimento governativo:
1) gli assensi per l'intensificazione dei programmi di esercizio o per la variazione dei percorsi delle autolinee;
2) l'autorizzazione per il trasporto, con le vetture adibite alle autolinee viaggiatori, di merce collettame fra le stazioni delle ferrovie dello Stato o delle ferrovie concesse alla industria privata e le localita' servite dalle autolinee predette.