Sez. L, Sentenza n. 4960 del 14/03/2016 (Rv. 639154 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Decesso dell'unico difensore sopravvenuto al deposito del ricorso - Comunicazione alla parte personalmente del rinvio a nuovo ruolo - Mancata nomina del difensore - Obbligo di comunicazione ex art. 377, comma 2, c.p.c. - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Nel giudizio di cassazione, la parte ricorrente qualora, a seguito di decesso dell'unico difensore, sopravvenuto al deposito del ricorso e certificato dalla relata di notifica dell'avviso di udienza, pur avendo ricevuto personalmente la comunicazione del rinvio a nuovo ruolo non abbia provveduto alla nomina di un nuovo difensore, non deve essere destinataria degli adempimenti di cui all'art. 377, comma 2, c.p.c., non richiedendo ulteriore protezione il suo interesse alla conoscenza della data di fissazione della nuova udienza pubblica.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 377 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)