Sez. 4, Sentenza n. 43355 del 18/09/2003 Ud. (dep. 12/11/2003) Rv. 226408 - 01
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - NULLITÀ | Richiesta della difesa - Mancata verbalizzazione - Nullità della sentenza - Genericità della doglianza - Conseguenza - Fattispecie.
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - NULLITÀ
In tema di nullità della sentenza, l'asserita mancata verbalizzazione di richieste difensive o delle conclusioni della difesa non è idonea a produrre alcuna nullità se non vengono specificate nell'impugnazione sia il contenuto delle richieste non verbalizzate che il pregiudizio derivato dal loro mancato esame. La nullità infatti può derivare esclusivamente dal totale impedimento alla difesa di illustrare le proprie conclusioni, dal mancato accoglimento della richiesta di prendere per ultima la parola, dalla immotivata non ammissione di prove rilevanti ai fini del decidere. (Nella fattispecie la Corte ha rilevato che risultavano a verbale le conclusioni del ricorrente).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 523, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 523, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 602 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 602 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)