Codice di Procedura Penale
Testo in vigore al
Art. 431 Sospensioni del dibattimento
1. Se il dibattimento non puo' essere terminato nell'udienza in cui e' cominciato, viene proseguito nel seguente giorno non festivo, salvo che il presidente o il pretore ravvisi necessario differirlo di non piu' di un giorno per dare riposo alle persone che vi partecipano. Il presidente o il pretore da' oralmente gli avvisi opportuni e il cancelliere ne fa menzione nel processo verbale.
2. Il presidente o il pretore puo' sospendere il dibattimento per uno o piu' intervalli soltanto a cagione di assoluta necessita', e per un termine massimo che, computate tutte le dilazioni, non oltrepassi i dieci giorni esclusi i festivi.
3. Ciascuna sospensione, con l'indicazione del giorno e dell'ora della nuova udienza, e' annunciata dal presidente o dal pretore. Tale annuncio sostituisce le citazioni e le notificazioni per coloro che sono comparsi o che debbono considerarsi presenti. Il dibattimento e' ripreso dall'ultimo atto compiuto nell'udienza in cui fu disposta la sospensione.
4. Se alla scadenza del termine il presidente o il pretore accerta che la necessita' della sospensione perdura, e non e' sufficiente prorogare di altri dieci giorni al piu' il termine massimo scaduto, il dibattimento, fuori del caso preveduto dal primo capoverso dell'articolo 131, e' rinviato.17
5. I provvedimenti di sospensione indicati nei capoversi precedenti sono dati dal presidente o dal pretore con ordinanza.
6. I giudici, gli assessori e il rappresentante del pubblico ministero, nel tempo della sospensione, possono partecipare ad altri giudizi.
Art. 432 Rinvio del dibattimento a tempo indeterminato
1. Quando la legge lo autorizza espressamente o se ne verifica l'assoluta necessita', la corte, il tribunale o il pretore puo' disporre con ordinanza che il dibattimento sia rinviato.
2. Il nuovo dibattimento e' richiesto e stabilito, e la citazione e' eseguita, secondo le disposizioni degli articoli 405 e seguenti.
3. In conseguenza del provvedimento che rinvia il dibattimento, il giudice puo' valersi di tutte le facolta' e il pubblico ministero e le parti private possono esercitare tutti i diritti ad essi spettanti nel corso degli atti preliminari al giudizio, eccettuati quei diritti per i quali siasi gia' verificata la decadenza. Gli atti preveduti dagli articoli 415, 416 e 417 rimangono validi rispetto al nuovo dibattimento, se le parti non li rinnovano.
Art. 432-bis Separazione dei giudizi in caso di sospensione dei termini di custodia cautelare
1. Se le cause di sospensione o di rinvio del dibattimento previste dal settimo comma dell'articolo 272 riguardano soltanto alcuno fra piu' imputati, il giudice ordina la separazione dei giudizi e procede immediatamente al dibattimento contro gli altri imputati, a meno che ritenga, per evidenti assolute necessita' del giudizio, di sospendere o rinviare il dibattimento.
2. La sospensione della decorrenza dei termini della custodia cautelare si applica solo all'imputato cui si riferiscono le cause che l'hanno determinata.
Art. 433 Polizia e disciplina delle udienze
1. Il potere di polizia e di disciplina delle udienze appartiene al presidente o al pretore; tutto cio' che egli prescrive per il mantenimento dell'ordine deve essere immediatamente eseguito.
2. Nel tempo in cui il giudice non si trova in udienza, il potere di polizia e di disciplina appartiene al pubblico ministero.
Art. 434 Obblighi e sanzioni per coloro che assistono alle udienze; allontanamento dell'imputato
1. Coloro che assistono all'udienza stanno a capo scoperto, con rispetto e in silenzio. E' vietato di portare armi od altre cose atte ad offendere o a molestare, di fare tumulto, di tenere contegno tale da intimidire o provocare o contrario al decoro del giudizio, di cagionare comunque disturbo ovvero di manifestare in qualsiasi modo opinioni o sentimenti.
2. Per ordine di chi esercita il potere di polizia della udienza il trasgressore, quando non deve essere arrestato, e' espulso dalla sala, con divieto di assistere alla continuazione del dibattimento.
3. Le predette disposizioni si applicano anche all'imputato. Questo e' riammesso nella sala di udienza qualora ne faccia richiesta, ma se nuovamente espulso non puo' piu' essere riammesso, se non per esercitare la facolta' di cui al terzo comma dell'articolo 468.
4. L'imputato allontanato in qualunque momento per ordine del presidente o del pretore, o, nell'assenza, del giudice, per ordine del pubblico ministero, e' considerato presente ed e' per ogni effetto rappresentato dal difensore.
Art. 435 Reati commessi in udienza; giudizio immediato
1. Quando viene commesso in udienza un reato, il presidente o il pretore, o in sua assenza il pubblico ministero, fa compilare dal cancelliere il relativo processo verbale ed ordina l'immediato arresto di coloro che hanno commesso il reato, quando e' obbligatorio o facoltativo l'arresto in flagranza. Dell'ordine dato e dell'avvenuto arresto e' fatta menzione nello stesso verbale.
2. Se la cognizione del reato commesso in udienza appartiene alla competenza del giudice procedente o di un giudice inferiore e non si tratta di reato punibile a querela dell'offeso, il pubblico ministero nella stessa udienza richiede l'immediato giudizio. Il giudice, salvo quanto e' disposto nel primo capoverso dell'articolo 458, sospeso il dibattimento in corso o subito dopo la pronuncia della sentenza, e nominato, se occorre, un difensore all'imputato, procede al giudizio.
Se trattasi di reato punibile a querela dell'offeso, si procede nello stesso modo qualora la querela venga proposta anche con dichiarazione orale ricevuta con separato processo verbale nella stessa udienza.
3. La sentenza e' soggetta alle ordinarie impugnazioni; ma, quando il tribunale abbia giudicato di un reato di competenza del pretore o la corte d'appello o d'assise di un reato di competenza di un giudice inferiore, la sentenza e' soggetta soltanto al ricorso per cassazione.
Art. 436 Casi nei quali non puo' procedersi immediatamente per reati commessi in udienza
1. Non si applicano le disposizioni dell'articolo precedente se il reato commesso in udienza:
1) non puo' essere giudicato a norma del predetto articolo, data la sua natura o per altre gravi ragioni;
2) e' punibile con la pena della reclusione superiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, o con una pena piu' grave;
3) appartiene alla competenza di un giudice superiore o speciale o e' tale da determinare la rimessione del procedimento;
4) non e' punibile senza la richiesta o non e' perseguibile senza l'autorizzazione;
5) e' commesso all'udienza della corte di cassazione.
2. Nei casi sopra indicati il giudice, emesso mandato d'arresto quando e' obbligatorio o facoltativo l'arresto in flagranza, ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero perche' proceda con le forme ordinarie, facendone menzione nel processo verbale. La corte o il tribunale, nella cui udienza fu commesso il reato, delega immediatamente uno dei suoi componenti perche' riceva in camera di consiglio le dichiarazioni dell'imputato e le deposizioni dei testimoni presenti al fatto.
3. Queste sono ricevute dal pretore in camera di consiglio quando il reato e' stato commesso nell'udienza da lui tenuta. I processi verbali delle dichiarazioni e deposizioni, e quant'altro interessa il procedimento, sono trasmessi insieme col processo verbale indicato nell'articolo precedente, al pubblico ministero presso il giudice competente.
4. L'imputato che sia stato arrestato rimane detenuto fino a che il giudice competente abbia provveduto sulla sua liberta' personale, a' termini del secondo capoverso dell'articolo 251.
Sezione II. Degli atti del dibattimento
Art. 437 Direzione del dibattimento
1. La direzione del dibattimento spetta al presidente o al pretore.
2. Il presidente o il pretore ordina le letture; fa gli avvertimenti e le ammonizioni che la legge prescrive e riceve i giuramenti; procede agli interrogatori e agli esami; reprime le intimidazioni, le interruzioni e le altre manifestazioni illecite; vieta le domande suggestive o inopportune; dirige e modera la discussione e fa i richiami che ritiene necessari contro ogni eccesso in sostegno di accuse o di difese, valendosi dei poteri a lui attribuiti dall'articolo 433.
Art. 438 Discussione e decisione delle questioni incidentali
1. Nella discussione delle questioni incidentali puo' parlare uno solo dei difensori della medesima parte, brevemente e non oltre il tempo prefissogli dal presidente o dal pretore; le repliche non sono ammesse. Il presidente o il pretore impedisce in tutti i casi l'esposizione di cio' che non si riferisce direttamente ed esclusivamente all'oggetto della questione. Se il difensore prolunga il suo discorso oltre il termine predetto, il presidente o il pretore lo invita a concludere e in caso di persistenza gli toglie la facolta' di parlare.
2. Le ordinanze, con le quali il giudice decide sugli incidenti o provvede su altro oggetto, sono, a pena di nullita', pubblicate mediante lettura in udienza e inserite per intero nel processo verbale del dibattimento. Il testo delle ordinanze inserite nel verbale ha valore d'originale.
3. Tali ordinanze sono impugnabili a' termini dell'articolo 200.
Art. 439 Questioni preliminari
1. Le questioni concernenti la costituzione della parte civile, la citazione o l'intervento del responsabile civile o della persona civilmente obbligata per l'ammenda e quelle riguardanti la nullita' della ordinanza di rinvio a giudizio, sono, a pena di decadenza, trattate e decise subito dopo compiute per la prima volta le formalita' di apertura del dibattimento ai termini dell'art. 430.
2. Le questioni sulla competenza per territorio, sulla unione e la separazione dei giudizi a norma degli articoli 413 e 414, sull'ammissibilita' di testimoni, periti interpreti o consulenti tecnici, sulla mancata comparizione dei testimoni, periti o interpreti, sulla presentazione o richiesta di documenti e le eccezioni di nullita' indicate nell'art. 422, sono, a pena di decadenza, proposte e trattate subito dopo compiute per la prima volta le formalita' di apertura del dibattimento, salvo che la possibilita' di proporle sorga soltanto nel corso del dibattimento medesimo.
3. Le questioni indicate nella prima parte e nel primo capoverso di questo articolo sono trattate con unica discussione. Nondimeno, il presidente o il pretore puo' consentire, quando cio' non importa notevole ritardo nel dibattimento, che le questioni indicate nel capoverso precedente vengano discusse l'una dopo l'altra, secondo l'ordine da lui prescritto, ovvero che la discussione di talune di esse sia differita.
Art. 440 Interrogatori ed esami
1. Adempiuto quanto e' prescritto nell'articolo precedente e qualora in seguito ai provvedimenti emessi il dibattimento debba proseguire, il presidente o il pretore procede agli interrogatori ed all'assunzione delle prove.
Art. 441 Interrogatorio dell'imputato
1. Il presidente o il pretore procede, a pena di nullita', all'interrogatorio dell'imputato se questi e' presente o se non e' presente del suo procuratore speciale quando e' ammesso.
2. Anzitutto domanda all'imputato le generalita'; indi espone in forma chiara il fatto che gli e' attribuito e le circostanze di esso, e lo invita a indicare le sue discolpe e quanto altro ritenga utile per la sua difesa. Se l'imputato rifiuta di rispondere, se ne fa menzione nel processo verbale e il dibattimento prosegue.
3. Il presidente o il pretore puo' contestare all'imputato le dichiarazioni da lui fatte precedentemente, dando lettura in tutto od in parte dell'interrogatorio da lui reso durante l'istruzione o del verbale di sommarie informazioni menzionato nell'articolo 225.
Art. 442 Interrogatori separati di coimputati
1. Se gli imputati sono piu', il presidente o il pretore puo' in ogni stato del dibattimento interrogarne uno o piu' separatamente, facendo allontanare gli altri dalla sala d'udienza; dopo gli interrogatori separati, il presidente o il pretore deve, a pena di nullita', informare sommariamente ciascuno degli imputati di quanto avvenne in sua assenza.
Art. 443 Facolta' dell'imputato
1. Nel corso del dibattimento l'imputato ha facolta' di fare tutte le dichiarazioni che ritiene opportune, purche' si riferiscano alla sua difesa. Il presidente o il pretore impedisce ogni divagazione, e, se l'imputato persiste, lo fa allontanare dall'udienza.
2. L'imputato ha pure facolta' di conferire col suo difensore, tranne durante l'interrogatorio o prima di rispondere a domande rivoltegli.
L'esercizio di questa facolta' non puo' mai autorizzare la sospensione dell'udienza.
3. E' vietato al difensore e ad ogni altra persona di dare suggerimenti all'imputato durante l'interrogatorio o prima che egli risponda a particolari domande. Dell'infrazione di questo divieto e' fatta menzione nel processo verbale, senza pregiudizio dell'esercizio dei poteri disciplinari da parte del presidente o del pretore per la direzione del dibattimento.
Art. 444 Nuovi fatti punibili risultanti dal dibattimento
1. Salvo quanto e' disposto negli articoli 435 e 436, e qualora non sia applicabile la disposizione dell'articolo 445, il pubblico ministero ovvero il pretore nei limiti della sua competenza, procede a norma di legge se nel dibattimento risulta a carico dell'imputato alcun altro fatto preveduto dalla legge come reato e per il quale si debba procedere d'ufficio, diverso da quello enunciato nella ordinanza di rinvio a giudizio ovvero nella richiesta o nel decreto di citazione.
2. Se l'imputato detenuto e' prosciolto e per il fatto nuovo risultato nel dibattimento la legge consente il mandato di cattura, il pubblico ministero puo' emettere ordine d'arresto con gli effetti preveduti dall'articolo 251. Il pretore, qualora si tratti di reati di sua competenza, ... puo' emettere mandato d'arresto.
Art. 445 Reati concorrenti o circostanze aggravanti non contestati nell'imputazione
1. Qualora dagli atti istruttori o nel dibattimento risulti un reato concorrente o la continuazione di reato, ovvero una circostanza aggravante, e non ve ne sia menzione nella sentenza di rinvio, nella richiesta o nel decreto di citazione, il presidente, purche' la cognizione non appartenga alla competenza di un giudice superiore o speciale, li contesta, a richiesta del pubblico ministero, all'imputato, e, quando occorre, alla persona civilmente obbligata per l'ammenda e al responsabile civile, inserendone menzione nel processo verbale. Il pretore provvede anche d'ufficio.
2. Quando l'imputato assente e' rappresentato per mandato speciale dal difensore, la contestazione e' fatta al difensore stesso, il quale esercita i diritti dell'imputato. Questa disposizione non si applica quando si tratta di reato che non consente la rappresentanza mediante mandato speciale.
3. La sentenza di condanna pronunciata per il reato concorrente, per il reato continuato o per la circostanza, nuova, senza che siano state osservate le disposizioni precedenti, e' nulla anche in relazione ai fatti regolarmente contestati.
Art. 446 Concessione di un termine per la difesa
1. Qualora la contestazione preveduta dall'articolo precedente abbia per oggetto un reato concorrente o la continuazione di reato o una circostanza aggravante diversa dalla recidiva, il presidente o il pretore avverte l'imputato che puo' chiedere un termine non maggiore di cinque giorni per preparare la difesa. Questo termine e' improrogabile.
2. Il presidente o il pretore, quando l'imputato ha chiesto il termine predetto, sospende il dibattimento a norma dell'articolo 431. In tal caso il pubblico ministero e le parti private hanno facolta' di presentare nuove prove. Se l'imputato non chiede il termine o se la circostanza contestata e' la recidiva, il reato concorrente, la continuazione di reato e la circostanza aggravante restano compresi senz'altro nell'imputazione e nel giudizio.53
Art. 447 Interrogatori delle parti private diverse dall'imputato
1. Dopo l'interrogatorio dell'imputato, il presidente o il pretore procede all'interrogatorio della persona civilmente obbligata per l'ammenda e del responsabile civile; sente quindi la parte civile, qualora non debba essere esaminata come testimonio.
Art. 448 Esame dei testimoni
1. Il presidente o il pretore procede in seguito all'esame dei testimoni, nell'ordine che ritiene piu' opportuno, dando pero' la precedenza all'offeso dal reato, anche se si e' costituito parte civile.
2. I testimoni sono esaminati, a pena di nullita', l'uno dopo l'altro.
3. L'esame deve avvenire possibilmente in modo che nessun testimonio prima di deporre possa comunicare con alcuna delle parti o con i loro difensori o consulenti tecnici, assistere all'esame degli altri o vedere o udire o essere altrimenti informato di cio' che si fa nella sala di udienza.
4. Prima di procedere all'esame di ciascun testimonio, il presidente o il pretore gli fa prestare giuramento, a pena di nullita'; quindi gli chiede le generalita' e lo interroga intorno a qualsiasi vincolo di parentela o d'interessi o ad altre circostanze, che servano a valutare la sua credibilita'.
5. Per i delitti previsti dall'articolo 416 del codice penale e per quelli indicati nel primo comma dell'articolo 165-ter del codice di procedura penale il giudice, anche d'ufficio, puo' procedere all'esame dei testimoni ordinando che il procedimento si svolga a porte chiuse per il tempo necessario all'esame.
Art. 449 Giuramento dei testimoni
1. Tutti i testimoni, anche se hanno qualita' di denunciante, querelante o parte civile, devono prestare giuramento, quando non l'hanno precedentemente prestato o non ne sono espressamente dispensati dalla legge.
2. Osservate le disposizioni dell'articolo 142, il presidente o il pretore fa prestare individualmente il giuramento ai testimoni, nell'atto in cui ciascuno di essi si presenta per essere esaminato, con la formula seguente:
3. Consapevole della responsabilita' che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire tutta la verita' e null'altro che la verita'.104
4. Non e' ammesso a prestare giuramento chi nel momento in cui depone non ha compiuto gli anni quattordici. Nondimeno il giudice lo ammonisce circa l'obbligo di dire tutta la verita', null'altro che la verita', e gli fa presenti i provvedimenti che possono essere ordinati per i minori degli anni quattordici i quali commettono un fatto che la legge prevede come delitto.
Art. 450 Norme applicabili per l'esame dei testimoni
1. Si osservano per l'esame dei testimoni le disposizioni degli articoli 348, 349, 350, 351 e 352.
2. I giudici, i magistrati del pubblico ministero, i cancellieri e i segretari, anche se appartenenti a giurisdizioni speciali, i quali hanno avuto parte per ragione del loro ufficio negli atti del procedimento, non possono essere assunti come testimoni.