Sez. 2, Sentenza n. 112 del 14/01/1972 (Rv. 355836 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - SUFFICIENZA - PRESUPPOSTI - AMBIGUITA ED EQUIVOCITA DELLE ESPRESSIONI USATE DAI CONTRAENTI - RICORSO AI CRITERI SUSSIDIARI DI INTERPRETAZIONE - NECESSITA.*
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - SUFFICIENZA - PRESUPPOSTI - AMBIGUITA ED EQUIVOCITA DELLE ESPRESSIONI USATE DAI CONTRAENTI - RICORSO AI CRITERI SUSSIDIARI DI INTERPRETAZIONE - NECESSITA.*
Il principio in claris non fit interpretatio non e compreso fra i criteri di interpretazione dei contratti accolti dal codice civile, che, invece, ha attribuito al giudice il potere-dovere di stabilire se la comune intenzione delle parti risulti in modo certo e immediato dalla dizione letterale del contratto, o se occorra accertarla mediante un'indagine basata sulle regole stabilite dagli artt 1362 e seguenti dello stesso codice; pertanto, dovendo la chiarezza della lettera trovare sempre rispondenza nella conforme volonta dei contraenti, il giudice in tanto puo limitare la sua indagine al senso letterale delle parole, in quanto la comune intenzione delle parti emerga limpida ed inequivoca dalle espressioni adoperate; quando invece tali espressioni si presentino ambigue e comunque insufficienti alla Determinazione della oggettiva volonta contrattuale, il giudice deve ricorrere ai criteri sussidiari fissati dalle norme dianzi richiamate. (V 1483'70, mass n 347321).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)