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Sez. 1, Sentenza n. 2450 del 07/04/1983 (Rv. 427315 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - RECLAMI - DECLARATORIA DI INCOSTITUZIONALITÀ DELL'ART. 26 DELLA LEGGE FALLIMENTARE - SENTENZA N. 42 DEL 1981 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - SOPRAVVENIENZA IN PENDENZA DEL RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO IL DECRETO DEL TRIBUNALE IN ESITO AL RECLAMO - CONSEGUENZE - INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO E CONSEGUENTE NULLITÀ DEL PROCEDIMENTO E DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO - RILEVAZIONE D'UFFICIO - OBBLIGO DELLA CASSAZIONE - PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE DECLARATORIO DELLA INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO - CORREZIONE DELLA MOTIVAZIONE DA PARTE DELLA SUPREMA CORTE - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1983-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427315-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - RECLAMI - DECLARATORIA DI INCOSTITUZIONALITÀ DELL'ART. 26 DELLA LEGGE FALLIMENTARE - SENTENZA N. 42 DEL 1981 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - SOPRAVVENIENZA IN PENDENZA DEL RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO IL DECRETO DEL TRIBUNALE IN ESITO AL RECLAMO - CONSEGUENZE - INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO E CONSEGUENTE NULLITÀ DEL PROCEDIMENTO E DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO - RILEVAZIONE D'UFFICIO - OBBLIGO DELLA CASSAZIONE - PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE DECLARATORIO DELLA INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO - CORREZIONE DELLA MOTIVAZIONE DA PARTE DELLA SUPREMA CORTE - SUFFICIENZA.*

La declaratoria di incostituzionalità (sentenza n. 42 del 1981) dell'art. 26 della legge fallimentare, nella parte in cui assoggetta a reclamo davanti al tribunale, disciplinato nel modo ivi previsto, i provvedimenti decisori del giudice delegato in tema di piani di riparto, sopravvenuta in pendenza del ricorso per Cassazione avverso il decreto del tribunale in esito a quel reclamo, impone alla suprema Corte di rilevare, anche d'ufficio, l'inammissibilità del reclamo medesimo e, conseguentemente, la nullità dell'intero procedimento svoltosi innanzi al tribunale e del provvedimento impugnato, con la Cassazione di esso senza rinvio; quando, peraltro, il tribunale abbia dichiarato l'inammissibilità del reclamo (nella specie, per tardività), la Corte di Cassazione può limitarsi alla correzione della motivazione, poiché il tribunale ha adottato quello stesso provvedimento di inammissibilità che avrebbe dovuto assumere se il rimedio fosse stato sperimentato dopo l'indicata dichiarazione di incostituzionalità. (V 6820/82, mass n 424447; (V 6153/82, mass n 423836; (V 4932/82, mass n 422936).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Costituzione art. 136, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)