Sez. L, Sentenza n. 10189 del 20/11/1996 (Rv. 500668 - 01)
ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI UNIVERSITARI - IN GENERE | Lettori di lingua straniera - Globalità della retribuzione - Conseguenze - Trattamento di fine rapporto - Computabilità nella retribuzione corrente - Esclusione.
ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI UNIVERSITARI - IN GENERE
Ai lettori di lingua straniera assunti con contratto a tempo indeterminato presso le università ai sensi dell'art. 28 del d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria è dovuto alla cessazione di ogni singolo rapporto il trattamento di fine rapporto a norma dell'art. 5 della legge 18 aprile 1962 n. 230 e dell'art. 2120 cod. civ. nel testo introdotto dall'art. 1 della legge 29 maggio 1982 n. 297, non potendo detto trattamento ritenersi compreso nella retribuzione ancorché onnicomprensiva.
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 CORTE COST., Legge 28/05/1982 num. 297 art. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., DPR 11/07/1980 num. 382 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)