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Sez. 5, Sentenza n. 16279 del 12/06/2024 (Rv. 671315-01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Detrazione IVA - Nullità del contratto di cessione - Conformità alla Corte di giustizia C-114/22 del 25 maggio 2023 - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2024-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671315-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI

In tema di detrazione dell'IVA in caso di nullità del contratto di cessione di un bene e relativa fattura emessa dal cedente, il cessionario, in applicazione della sentenza della CGUE C-114/22 del 25 maggio 2023, non è privato del diritto alla detrazione per il solo fatto che il contratto è viziato da nullità sulla base del diritto civile, se non è dimostrato che sussistono gli elementi per qualificare tale operazione secondo il diritto unionale come fittizia, oppure che essa, se effettivamente realizzata, trae origine da un'evasione di imposta o da un abuso di diritto.

Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 168 lett. A, Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 178 lett. A, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)