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Sez. L, Sentenza n. 2494 del 15/06/1977 (Rv. 386207 - 01)

STAMPA - IN GENERE - VENDITA AMBULANTE DI GIORNALI - RAPPORTO DI STRILLONAGGIO - RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO O SUBORDINATO - RIFERIMENTO ALLA FATTISPECIE CONCRETA - RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - BENESTARE, CONTROLLO E DIRETTIVE PER LO STRILLONAGGIO - INSUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1977-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386207-01

STAMPA - IN GENERE - VENDITA AMBULANTE DI GIORNALI - RAPPORTO DI STRILLONAGGIO - RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO O SUBORDINATO - RIFERIMENTO ALLA FATTISPECIE CONCRETA - RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - BENESTARE, CONTROLLO E DIRETTIVE PER LO STRILLONAGGIO - INSUFFICIENZA.*

Il rapporto cosiddetto di strillonaggio, relativo ai venditori ambulanti di giornali, puo essere, a seconda delle singole fattispecie, riguardato o come rapporto di lavoro esercitato liberamente in condizioni di autonomia, oppure come rapporto di lavoro subordinato, fra l'editore del giornale e lo strillone o fra costui e l'Agenzia di distribuzione. Non costituiscono sicuri indici individuatori dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra lo strillone e l'editore del giornale: 1) il benestare dell'ispettore del giornale per lo svolgimento dell'attivita di strillone (benestare che puo spiegarsi con l'interesse dell'editore allo smercio dei giornali, che richiede la scelta di elementi graditi all'editore medesimo, ma non prova che costui abbia conferito l'incarico allo strillone); 2) il controllo dell'ispettore del giornale sulla regolarita del lavoro dello strillone (che e identico a quello che svolge il capo strillone per conto dell'Agenzia di distribuzione); 3) la richiesta del giornale per il 'distaccò dello strillone in determinate zone (la quale e rivolta, di accordo con l'Agenzia di distribuzione, al capo strillone, il quale assegna allo strillone il posto di vendita); 4) l'esistenza di direttive dell'editore sull'attivita dello strillone(le quali non provano l'inserimento dello strillone nell'azienda editoriale e la soggezione del lavoratore al vincolo gerarchico nei confronti dell'editore del giornale). (V 1898/43).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)