Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12375 del 15/06/2016 (Rv. 640036 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Rettifica del reddito di società di persone e dei soci - Pronunce separate emanate in un unico contesto - Esonero dal litisconsorzio formale - Presunzione - Sussistenza - Violazione del principio del contraddittorio - Configurabilità - Onere probatorio a carico del ricorrente per cassazione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di rettifica del reddito di una società di persone e di quello di partecipazione dei soci, le pronunce riguardanti la società ed i soci adottate dallo stesso collegio in identica composizione, nella medesima circostanza e nel contesto di una trattazione sostanzialmente unitaria, implicano la presunzione che si sia realizzata una vicenda sostanzialmente esonerativa del litisconsorzio formale, sicché la parte ricorrente per cassazione, che lamenti la violazione del principio del necessario contraddittorio con riferimento al giudizio di primo grado, ha l'onere - in conformità al principio di autosufficienza del ricorso - di descrivere lo sviluppo delle procedure nel corso di quel grado.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 1, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)