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Attuazione della direttiva 89/646/CEE relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attivita' degli enti creditizi e il suo esercizio e recante modifica della direttiva 77/780/CEE

Testo in vigore al

Capo VII. Disposizioni riguardanti specifiche categorie di enti creditizi

Capo VIII. Disposizioni varie

Art. 43 Enti conferenti

1. Il comma 2 dell'art. 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e' sostituito dal seguente:
"2. A tali enti, che hanno piena capacita' di diritto pubblico e di diritto privato, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge relative alle procedure di nomina degli organi amministrativi e di controllo.".

2. Dopo il comma 2 dell'art. 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e' aggiunto il seguente:
"3. Le modificazioni statutarie degli enti di cui all'art. 11, comma 1, sono approvate dal Ministro del tesoro entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa documentazione. Decorso tale termine le modificazioni si intendono approvate.".

3. Dopo il comma 2 dell'art. 21 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e' aggiunto il seguente:
"3. Per le finalita' indicate al comma precedente, il Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e sentite le competenti commissioni parlamentari, puo' impartire agli enti conferenti direttive, generali o relative a singoli enti, per il trasferimento di azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria o di diritti di opzione sulle medesime che comporti la perdita della partecipazione maggioritaria diretta o indiretta di enti pubblici nelle societa' bancarie indicate al comma 1, fissandone condizioni e modalita'. In tal caso, il trasferimento e' soggetto al controllo della Banca d'Italia che ne verifica la conformita' alle direttive del Ministro del tesoro nonche' il rispetto delle condizioni dettate dal titolo V della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e dall'art. 13, commi 1, 2 e 3 del presente decreto.".

Art. 45 Attuazione delle norme comunitarie

1. Nei limiti dei poteri loro attribuiti dall'ordinamento, il Ministro del tesoro, il CICR e la Banca d'Italia recepiscono le modificazioni apportate alla direttiva 89/646/CEE ai sensi dell'art. 22 della medesima direttiva.

Art. 49 Norme abrogate

1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385.

2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385.

3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385.

4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385.

5. Dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 1990, n. 218, sono soppresse le parole "nel rispetto della distinzione tra enti che raccolgono risparmio a breve termine ed enti che hanno per oggetto la raccolta del risparmio a medio e lungo termine".

6. Dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, sono soppresse le parole "nel rispetto della distinzione tra enti che raccolgono risparmio a breve termine ed enti che raccolgono il risparmio a medio e lungo termine".

7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 14 dicembre 1992
SCALFARO
AMATO, Presidente del Consiglio dei
Ministri
COSTA, Ministro per il
coordinamento delle politiche
comunitarie e gli affari regionali BARUCCI, Ministro del tesoro
COLOMBO, Ministro degli affari
esteri
MARTELLI, Ministro di grazia e
giustizia
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI