Sez. L - , Sentenza n. 13182 del 25/05/2017 (Rv. 644516 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI | Dimissioni del lavoratore convalidate ex art. 4 della l. n. 92 del 2012 - Rilevanza della successiva non contestazione da parte del lavoratore - Esclusione - Revocabilità nei soli casi di cui ai commi 19 e 20 del medesimo articolo.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI
Le dimissioni rassegnate dal lavoratore in base all’art. 4 della l. n. 92 del 2012, una volta convalidate, determinano la risoluzione del rapporto, indipendentemente da una non contestazione da parte del dipendente che con la sua inerzia contribuisca a consolidarle, potendo essere revocate solo nelle ipotesi tassative di cui ai commi 19 e 20 del citato articolo.
Riferimenti normativi: Legge 28/06/2012 num. 92 art. 4 com. 18, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)