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Sez. L - , Sentenza n. 13182 del 25/05/2017 (Rv. 644516 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI | Dimissioni del lavoratore convalidate ex art. 4 della l. n. 92 del 2012 - Rilevanza della successiva non contestazione da parte del lavoratore - Esclusione - Revocabilità nei soli casi di cui ai commi 19 e 20 del medesimo articolo.
Stato
decisa il 2017-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644516-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI

Le dimissioni rassegnate dal lavoratore in base all’art. 4 della l. n. 92 del 2012, una volta convalidate, determinano la risoluzione del rapporto, indipendentemente da una non contestazione da parte del dipendente che con la sua inerzia contribuisca a consolidarle, potendo essere revocate solo nelle ipotesi tassative di cui ai commi 19 e 20 del citato articolo.

Riferimenti normativi: Legge 28/06/2012 num. 92 art. 4 com. 18, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)