REGOLAMENTO (CE) N. 12/97 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 1996 recante modificazione del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario
Testo in vigore al
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario1, modificato dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 249,
considerando che il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione2, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2153/96 del Consiglio3, fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92;
considerando che alla data del 22 dicembre 1994, il Consiglio ha adottato la decisione 94/800/CE4, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per quanto riguarda le materie relative alle sue competenze, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994); che, in applicazione dell'allegato 1 A di tale decisione che riprende l'Accordo sulle regole di origine, la Comunità ha assunto l'obbligo di introdurre un sistema di informazioni vincolanti in materia di origine;
considerando che occorre migliorare, nel rispetto delle specificità di ciascun sistema di regole d'origine, la coerenza fra tali sistemi per facilitarne la comprensione globale, in particolare per le regole d'origine autonome; che occorre tener conto dell'entrata in vigore della nomenclatura combinata adottata a seguito della revisione del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci nonché dell'entrata in vigore del certificato di origine Forma A modificato dalla CNUCED;
considerando che deve essere chiaramente stabilito quali siano i documenti da allegare alla dichiarazione di vincolo a un regime doganale economico, al fine di ridurre le formalità connesse all'applicazione di queste procedure;
considerando che è opportuno determinare i dati minimi che devono figurare sulla quietanza rilasciata al pagamento dei dazi previa dichiarazione verbale, onde agevolare l'accertamento dell'avvenuto espletamento delle formalità doganali per le merci in questione;
considerando che il regolamento (CE) n. 482/96 della Commissione5, che modifica il regolamento (CEE) n. 2454/93, ha introdotto nel regime del transito comunitario una maggiore flessibilità in materia di prove alternative che consentono lo scarico delle operazioni di transito comunitario in caso di non restituzione dell'esemplare n. 5 del documento amministrativo unico; che è opportuno prevedere la stessa flessibilità in materia di prove alternative in caso di non restituzione dell'esemplare di rinvio del carnet TIR o del carnet ATA;
considerando che il regolamento (CE) n. 482/96 ha altresì previsto l'imposizione di percorsi obbligatori nel quadro del regime del transito comunitario in particolare per quanto riguarda la circolazione delle merci per le quali è stata sospesa la garanzia globale; che è inoltre opportuno prevedere identiche misure di controllo per le stesse merci nel quadro del regime TIR;
considerando che occorre prevedere la possibilità di concedere il rimborso dei dazi all'importazione per l'esportazione delle merci tali e quali vincolate al regime del perfezionamento attivo, sistema del rimborso;
considerando che, in applicazione degli articoli 871 e 905 del regolamento (CEE) n. 2454/93, la Commissione deve decidere, sulla base delle pratiche trasmesse dagli Stati membri, da un lato, in merito a situazioni che possono consentire di non procedere alla contabilizzazione dei dazi all'importazione o all'esportazione e, dall'altro, su domande di rimborso o di sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione;
considerando che occorre assicurarsi che sia stato effettivamente garantito alle persone interessate da una decisione relativa alla contabilizzazione a posteriori dei dazi all'importazione o all'esportazione, e a coloro che richiedono un rimborso o uno sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione, dall'altro, il diritto di essere ascoltati;
considerando che è necessario, per evitare un'azione di ripetizione nei casi in cui sia probabile che un rimborso dovrà essere accordato in un secondo tempo, prevedere la sospensione dell'obbligo del debitore di pagare i dazi in questi casi, conformemente, in particolare, all'articolo 222, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2913/92;
considerando che l'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2913/92 fissa le condizioni relative alla determinazione dell'origine delle merci; che numerosi componenti possono essere originari di più paesi; che essi possono essere preassemblati in un paese diverso da quello dove ha luogo l'assemblaggio finale dei dischi magnetici non registrati; che l'assemblaggio di dischi a partire da elementi preassemblati non può essere considerato come conferente l'origine; che in tali condizioni e allo scopo di garantire una interpretazione e una applicazione uniforme dell'articolo 24 anzidetto occorre modificare l'allegato 11 del regolamento (CEE) n. 2454/93;
considerando che le decisioni n. 4/92 del comitato di cooperazione CEE-San Marino, del 22 dicembre 19926, e n. 1/96 del comitato misto CE-Andorra, del 1° luglio 19967 consentono l'uso del transito comunitario fra, da un lato, la Comunità e, dall'altro, Andorra e San Marino; che pertanto è opportuno completare l'elenco dei codici utilizzati nei riquadri 51, 52 e 53 del documento amministrativo unico (DAU);
considerando che per ragioni di ordine economico pare opportuno completare l'elenco dell'allegato 87;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 2454/93 è così modificato:
1.
Il titolo II della parte I è sostituito dal seguente:
«TITOLO II
INFORMAZIONI VINCOLANTI
Capo 1. Definizioni
Art. 5
Ai sensi del presente titolo, si intende per:
1.
informazione vincolante:
un'informazione tariffaria o un'informazione in materia d'origine che impegna le amministrazioni di tutti gli Stati membri della Comunità, quando siano soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 6 e 7;
2. richiedente:
— in materia tariffaria: qualsiasi persona che abbia presentato all'autorità doganale una richiesta di informazione tariffaria vincolante;
— in materia d'origine: qualsiasi persona che abbia motivi validi e che abbia presentato all'autorità doganale una richiesta di informazione vincolante in materia d'origine;
3.
titolare:
la persona a nome della quale l'informazione vincolante viene fornita.
Capo 2. Procedura per l'ottenimento delle informazioni vincolanti - Notifica al richiedente e trasmissione alla Commissione
Art. 6
1. La richiesta di informazione vincolante dev'essere formulata per iscritto e presentata all'autorità doganale competente dello Stato membro o degli Stati membri in cui detta informazione deve essere utilizzata, oppure all'autorità doganale competente dello Stato membro in cui è stabilito il richiedente.
2. La richiesta d'informazione tariffaria vincolante può riguardare un solo tipo di merci; la domanda d'informazione vincolante in materia d'origine può riguardare un solo tipo di merci e di circostanze atte all'acquisizione dell'origine.
3. A) La richiesta di informazione tariffaria vincolante deve contenere, in particolare, i seguenti elementi d'informazione:
a) nome e indirizzo del titolare;
b) nome e indirizzo del richiedente nel caso in cui questi non sia il titolare;
c) nomenclatura doganale nella quale dev'essere effettuata la classificazione. Qualora il richiedente desideri ottenere la classificazione di una merce in una delle nomenclature di cui all'articolo 20, paragrafo 3, lettera b) e paragrafo 6, lettera b) del codice, la nomenclatura in questione dev'essere menzionata espressamente nella sua domanda d'informazione tariffaria vincolante;
d) descrizione dettagliata della merce che ne permetta l'identificazione e determinazione della sua classificazione nella nomenclatura doganale;
e) composizione della merce e metodi di analisi eventualmente utilizzati per la sua determinazione, qualora siano determinanti per la sua classificazione;
f) eventuale fornitura sotto forma di allegati di campioni, fotografie, schemi, cataloghi o altra documentazione per consentire all'autorità doganale di determinare la corretta classificazione della merce nella nomenclatura doganale;
g) classificazione prevista;
h) disponibilità a fornire, su richiesta dell'autorità doganale, una traduzione della documentazione eventualmente acclusa, nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro interessato;
i) indicazione degli elementi d'informazione da considerare "riservati"
j) indicazione da parte del richiedente se, per quanto gli risulta, è stata già chiesta o fornita nella Comunità un'informazione tariffaria vincolante per una merce identica o simile;
k) accettazione che le informazioni fornite siano inserite in una banca dati della Commissione; tuttavia, oltre al disposto dell'articolo 15 del codice, si applicano le disposizioni in materia di protezione delle informazioni in vigore negli Stati membri.
B) La richiesta d'informazione vincolante in materia d'origine deve contenere in particolare i seguenti elementi d'informazione:
a) nome e indirizzo del titolare;
b) nome e indirizzo del richiedente nel caso in cui questi non sia il titolare;
c) quadro giuridico adottato, ai sensi degli articoli 22 e 27 del codice;
d) descrizione dettagliata e classificazione tariffaria della merce;
e) all'occorrenza, composizione della merce, metodi di esame eventualmente utilizzati per la sua determinazione e il suo prezzo franco fabbrica;
f) condizioni che permettono di determinare l'origine, la descrizione delle materie utilizzate e le relative origini, le loro classificazioni tariffarie, i valori corrispondenti e la descrizione delle circostanze (regole relative al cambiamento di voce, al valore aggiunto, alla descrizione della lavorazione o trasformazione, o qualsiasi altra regola specifica) che hanno permesso di soddisfare le condizioni in questione; in particolare, devono essere indicate la regola di origine specifica applicata e l'origine prevista per la merce in questione;
g) eventuale fornitura sotto forma di allegati, di campioni, fotografie, schemi, cataloghi o altra documentazione, relativi alla composizione della merce e alle materie che la compongono, tali da illustrare il processo di fabbricazione o di trasformazione subito da queste materie;
h) impegno di fornire, su richiesta dell'autorità doganale, una traduzione della documentazione eventualmente acclusa nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro interessato;
i) indicazione degli elementi da considerare riservati, indipendentemente dal fatto che riguardino il pubblico o le amministrazioni;
j) indicazione da parte del richiedente se, per quanto gli risulta, è stata già chiesta o fornita nella Comunità un'informazione tariffaria vincolante o un'informazione vincolante in materia d'origine per una merce identica o simile a quelle menzionate alle lettere d) o f);
k) accettazione che le informazioni fornite siano inserite in una banca dati della Commissione accessibile al pubblico; tuttavia, oltre al disposto dell'articolo 15 del codice, si applicano le disposizioni in materia di protezione delle informazioni in vigore negli Stati membri.
4. Se, al momento del ricevimento della domanda, l'autorità doganale ritiene che la domanda non contenga tutti gli elementi necessari per pronunciarsi con cognizione di causa, essa invita il richiedente a fornirle gli elementi mancanti. I termini di tre mesi e di 150 giorni previsti all'articolo 7 decorrono dal momento in cui le autorità doganali avranno a disposizione tutti gli elementi necessari per potersi pronunciare; esse notificano al richiedente il ricevimento della domanda e la data dalla quale detto termine inizia a decorrere.
5. L'elenco delle autorità doganali autorizzate dagli Stati membri a ricevere la domanda d'informazione vincolante o a fornire dette informazioni è oggetto di una comunicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C.
Art. 7
1. L'informazione vincolante deve essere notificata al richiedente il più rapidamente possibile.
a) In materia tariffaria: se allo scadere di un termine di tre mesi dall'accettazione della domanda d'informazione non è stato possibile comunicare al richiedente l'informazione tariffaria vincolante, l'autorità doganale gli comunica il motivo del ritardo e il termine entro il quale ritiene di potergli notificare l'informazione in oggetto.
b) In materia d'origine: deve essere notificato entro un termine di 150 giorni dalla data di accettazione della domanda.
2. La notifica viene effettuata mediante un formulario il cui modello figura nell'allegato 1 (informazioni tariffarie vincolanti) o nell'allegato 1 bis (informazioni vincolanti in materia d'origine). Su detti formulari sono indicati gli elementi da considerare forniti in via riservata. Deve essere menzionata la possibilità di proporre ricorso prevista all'articolo 243 del codice.
Art. 8
1. Copia dell'informazione tariffaria vincolante notificata (esemplare n. 2 dell'allegato 1) nonché i dati (esemplare n. 4 del medesimo allegato), o copia dell'informazione vincolante in materia d'origine notificata nonché i dati, sono trasmessi quanto prima dall'autorità doganale dello Stato membro interessato alla Commissione. Dette trasmissioni verranno effettuate per via telematica.
2. Su richiesta di uno Stato membro, gli elementi che figurano nella copia di un formulario, nonché le altre informazioni ad esso connesse, gli vengono trasmessi quanto prima dalla Commissione. Dette trasmissioni saranno effettuate per via telematica.
Capo 3. Disposizioni applicabili in caso di informazioni vincolanti divergenti
Art. 9
1. In caso di divergenza tra due o più informazioni vincolanti:
— la Commissione procede, d'ufficio o su domanda del rappresentante di uno Stato membro, all'iscrizione di tale questione all'ordine del giorno della riunione del comitato del mese successivo o in assenza di questa, della prima riunione successiva;
— secondo la procedura del comitato, la Commissione adotta, il più presto possibile e comunque entro i sei mesi successivi alla riunione di cui al primo trattino, un provvedimento che garantisce l'applicazione uniforme della regolamentazione in materia di nomenclatura o in materia d'origine, secondo il caso.
2. Ai fini del paragrafo 1, sono considerate come divergenti le informazioni vincolanti in materia d'origine che conferiscono un'origine distinta alle merci:
— che fanno parte della stessa posizione tariffaria e la cui origine è stata determinata secondo le stesse regole e,
— che sono state ottenute secondo lo stesso processo di fabbricazione.
Capo 4. Portata giuridica delle informazioni vincolanti
Art. 10
1. Fatti salvi gli articoli 5 e 64 del codice, l'informazione vincolante può essere invocata soltanto dal titolare.
2.
a) in materia tariffaria: l'autorità doganale può esigere che, al momento dell'espletamento delle formalità doganali, il titolare la informi di essere in possesso di un'informazione tariffaria vincolante per le merci oggetto di sdoganamento;
b) in materia d'origine: le autorità preposte alla verifica dell'applicabilità delle informazioni vincolanti in materia d'origine possono esigere che il titolare, nel momento in cui effettua tutte le formalità, indichi a dette autorità che per le merci oggetto di tali formalità è in possesso di un'informazione vincolante in materia d'origine.
3. Il titolare di un'informazione vincolante può avvalersene per una determinata merce soltanto se si è potuto accertare:
a) in materia tariffaria: con soddisfazione dell'autorità doganale, l'esatta corrispondenza tra la merce suddetta e quella descritta nell'informazione presentata;
b) in materia d'origine: con soddisfazione delle autorità di cui al paragrafo 2, lettera b), l'esatta corrispondenza tra detta merce e le circostanze determinanti per l'acquisizione dell'origine, e quelle descritte nelle informazioni presentate.
4. Le autorità doganali (per le informazioni tariffarie vincolanti) o le autorità di cui al paragrafo 2, lettera b) (per le informazioni vincolanti in materia d'origine) possono chiedere la traduzione di questa informazione nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro interessato.
Art. 11
L'informazione tariffaria vincolante fornita dall'autorità doganale di uno Stato membro a partire dal 1° gennaio 1991 impegna le autorità competenti di tutti gli Stati membri alle stesse condizioni.
Art. 12
1. Non appena viene adottato uno degli atti o una delle misure elencati all'articolo 12, paragrafo 5 del codice, l'autorità doganale prende tutte le disposizioni necessarie affinché le informazioni vincolanti vengano fornite conformemente all'atto o alla misura in questione.
2. a) In materia di informazioni tariffarie vincolanti, ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, la data da prendere in considerazione è la seguente:
— per i regolamenti di cui all'articolo 12, paragrafo 5, lettera a), punto i) del codice, concernenti modifiche della nomenclatura doganale, quella della loro applicabilità;
— per i regolamenti previsti all'articolo 12, paragrafo 5, lettera a), punto i) del codice, determinanti o influenzanti la classificazione di una merce nella nomenclatura doganale, quella della loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie L;
— per le misure di cui all'articolo 12, paragrafo 5, lettera a), punto ii) del codice, concernenti modifiche delle note esplicative della nomenclatura combinata, quella della loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C;
— per le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee di cui all'articolo 12, paragrafo 5, lettera a), punto ii) del codice, quella in cui è pronunciata la sentenza;
— per le misure previste all'articolo 12, paragrafo 5, lettera a), punto ii) del codice, concernenti l'adozione di pareri di classificazione oppure di modifiche delle note esplicative della nomenclatura del sistema armonizzato da parte dell'Organizzazione mondiale delle dogane, quella della comunicazione della Commissione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C.
b) Per le informazioni vincolanti in materia di origine, ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, la data da prendere in considerazione è la seguente:
— per i regolamenti di cui all'articolo 12, paragrafo 5, lettera b), punto i) del codice, concernenti la definizione dell'origine delle merci e la normativa di cui all'articolo 12, paragrafo 5, lettera b), punto ii), quella della loro applicabilità;
— per le misure di cui all'articolo 12, paragrafo 5, lettera b), punto ii) del codice, relative alle note esplicative e ai pareri adottati a livello comunitario, quella della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C;
— per le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee di cui all'articolo 12, paragrafo 5, lettera b), punto ii) del codice, quella in cui viene pronunciata la sentenza;
— per le misure di cui all'articolo 12, paragrafo 5, lettera b), punto ii) del codice, concernenti l'adozione di pareri sull'origine o delle note esplicative dalla parte dell'Organizzazione mondiale del commercio, quella della comunicazione della Commissione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C;
— per le misure previste all'articolo 12, paragrafo 5, lettera b), punto ii) del codice, relative all'allegato all'accordo sulle norme relative all'origine dell'Organizzazione mondiale del commercio e quelle adottate nell'ambito di accordi internazionali, quella della loro applicabilità.
3. La Commissione comunica quanto prima alle autorità doganali le date di adozione delle misure e degli atti di cui al presente articolo.
Capo 5. Disposizioni applicabili alla cessazione di validità delle informazioni vincolanti
Art. 13
Qualora, in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 4, seconda frase e paragrafo 5 del codice, un'informazione vincolante non è valida o cessi di essere valida, l'autorità doganale che l'ha fornita ne informa al più presto la Commissione.
Art. 14
1. Quando il titolare di un'informazione vincolante che abbia cessato di essere valida per i motivi di cui all'articolo 12, paragrafo 5 del codice, desideri avvalersi della possibilità di invocarla per un determinato periodo, conformemente al paragrafo 6 dello stesso articolo, egli lo comunica all'autorità doganale fornendo, all'occorrenza, i documenti giustificativi necessari per verificare che siano soddisfatte le condizioni previste a tal fine.
2. Nei casi eccezionali in cui, a norma dell'articolo 12, paragrafo 7, secondo comma del codice, la Commissione abbia adottato una misura che deroga al paragrafo 6 dello stesso articolo, nonché nel caso in cui non sussistono le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo per poter continuare ad invocare l'informazione vincolante, l'autorità doganale ne informa per iscritto il titolare.»
2.
Nella parte I, titolo IV, il capitolo 2 è sostituito dal seguente:
Origine preferenziale
Art. 66
Ai fini del presente capitolo, s'intende per:
a) "fabbricazione": qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, ivi compresi il montaggio e le operazioni specifiche;
b) "materiale": qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;
c) "prodotto": il prodotto che viene fabbricato, anche se destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;
d) "merci": sia i materiali che i prodotti;
e) "valore in dogana": il valore determinato conformemente all'accordo del 1994 relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (Accordo OMC sul valore in dogana);
f) "prezzo franco fabbrica": negli elenchi degli allegati 15, 19 e 20, il prezzo pagato per il prodotto al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, compreso il valore di tutti i materiali utilizzati e previa detrazione di tutte le imposte interne che vengano o che possano venir rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;
g) "valore": negli elenchi degli allegati 15, 19 e 20, il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Comunità o nel paese beneficiario ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 1, la repubblica o il territorio beneficiario ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1. Le disposizioni della presente lettera si applicano, mutatis mutandis, quando si deve determinare il valore dei materiali originari utilizzati;
h) "capitoli e voci": i capitoli e le voci (a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato;
i) "classificato": il termine che si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;
j) "spedizione": i prodotti spediti contemporaneamente dallo stesso esportatore allo stesso destinatario ovvero accompagnati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura.
Sezione 1. Sistema delle preferenze generalizzate
Art. 67
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie concesse dalla Comunità per taluni prodotti originari di paesi in via di sviluppo (in appresso denominati "paesi beneficiari"), si considerano prodotti originari di un paese beneficiario:
a) i prodotti interamente ottenuti nel paese stesso ai sensi dell'articolo 68;
b) i prodotti ottenuti in tale paese e nella cui fabbricazione siano stati utilizzati prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione che questi prodotti abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 69.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente sezione, i prodotti originari della Comunità ai sensi del paragrafo 3 sono considerati originari di un determinato paese beneficiario quando subiscono, nel paese beneficiario stesso, lavorazioni o trasformazioni più complete di quelle elencate nell'articolo 70.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano, mutatis mutandis, per determinare l'origine dei prodotti ottenuti nella Comunità.
4.
Nella misura in cui la Norvegia e la Svizzera concedono preferenze tariffarie generalizzate per i prodotti originari dei paesi beneficiari di cui al paragrafo 1 e applicano una definizione dell'origine corrispondente a quella stabilita nella presente sezione, i prodotti originari della Comunità, della Norvegia o della Svizzera che subiscono, in un paese beneficiario, lavorazioni o trasformazioni più complete di quelle elencate nell'articolo 70 sono considerati originari di detto paese beneficiario.
Le disposizioni del primo comma si applicano esclusivamente ai prodotti originari della Comunità, della Norvegia o della Svizzera (ai sensi delle norme di origine relative alle preferenze tariffarie in questione) esportati direttamente nel paese beneficiario.
La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (serie C) la data d'inizio d'applicazione delle disposizioni del primo e del secondo comma.
5. Le disposizioni del paragrafo 4 si applicano a condizione che la Norvegia e la Svizzera concedano, secondo il principio della reciprocità, lo stesso trattamento ai prodotti comunitari.
Art. 68
1. Sono considerati interamente ottenuti in un paese beneficiario o nella Comunità:
a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino od oceanico;
b) i prodotti del regno vegetale, ivi raccolti;
c) gli animali vivi, ivi nati o allevati;
d) i prodotti ottenuti da animali vivi, ivi allevati;
e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;
f) i prodotti della pesca marittima ed altri prodotti estratti dal mare, con le loro navi, al di fuori delle loro acque territoriali;
g) i prodotti fabbricati a bordo delle loro navi officina esclusivamente con prodotti di cui alla lettera f);
h) i prodotti usati ivi raccolti, a condizione che possano servire soltanto al recupero delle materie prime;
i) i residui provenienti da attività manifatturiere ivi svolte;
j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino situato al di fuori delle loro acque territoriali, purché essi esercitino, ai fini dello sfruttamento, diritti esclusivi su tale suolo o sottosuolo;
k) le merci ivi fabbricate esclusivamente con prodotti di cui alle lettere da a) a j).
2. I termini "loro navi" e "loro navi officina" di cui al paragrafo 1, lettere f) e g) si riferiscono unicamente alle navi e alle navi officina:
— immatricolate o registrate nel paese beneficiario o in uno Stato membro;
— battenti bandiera di un paese beneficiario o di uno Stato membro;
— appartenenti per almeno il 50 per cento a cittadini del paese beneficiario o degli Stati membri o ad una società la cui sede principale sia situata in detto paese o in uno di detti stati, nella quale gli amministratori, il presidente del consiglio di amministrazione o del consiglio di vigilanza e la maggioranza dei membri di questi consigli siano cittadini del paese beneficiario o di Stati membri e nella quale inoltre, se trattasi di società, il capitale appartenga almeno per metà a detto paese o Stato membro, a enti pubblici o a cittadini di detto paese o Stato membro;
— il cui capitano e i cui ufficiali siano cittadini del paese beneficiario o degli Stati membri; e
— il cui equipaggio sia composto, almeno al 75 per cento, da cittadini del paese beneficiario o degli Stati membri.
3. I termini "paese beneficiario" e "Comunità" comprendono anche le acque territoriali del paese beneficiario o degli Stati membri.
4. Le navi operanti in alto mare, in particolare le navi officina, a bordo delle quali viene effettuata la trasformazione o la lavorazione dei prodotti della pesca, sono considerate parte del territorio del paese beneficiario o dello Stato membro al quale appartengono, purché rispondano alle condizioni di cui al paragrafo 2.