Sez. 5, Sentenza n. 10785 del 28/06/2012 (Rv. 623316 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - IN GENERE | Natura - Atto dispositivo del diritto d'impugnazione - Configurabilità - Conseguenze - Soggetti legittimati al compimento dell'atto - Identificazione - Criteri - Contestazione dei patti - Onere della prova.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - IN GENERE
Siccome l'acquiescenza alla sentenza costituisce atto dispositivo del diritto di impugnazione e quindi, indirettamente, del diritto fatto valere in giudizio, la relativa manifestazione di volontà , oltre ad essere inequivoca, deve necessariamente provenire dal soggetto che di quel diritto possa disporre o dal procuratore munito di mandato speciale e, nel caso in cui sia contestata l'esistenza dei poteri rappresentativi in capo a quest'ultimo, incombe su chi intende avvalersi di tale dichiarazione l'onere di dimostrare che l'atto di acquiescenza provenga da soggetto legittimato a compierlo. (In applicazione di questo principio, la S.C. ha escluso di poter attribuire valore d'acquiescenza alla dichiarazione in tal senso sottoscritta, successivamente al deposito della sentenza di appello, dal procuratore incaricato della difesa esclusivamente in tale grado di giudizio).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 49 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)