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Sez. 2 - , Ordinanza n. 5144 del 21/02/2019 (Rv. 652700 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - RITROVAMENTO E SCOPERTA DI DOCUMENTI DECISIVI | Termine di proposizione dell'impugnazione - Decorrenza - Individuazione - Sindacabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652700-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - RITROVAMENTO E SCOPERTA DI DOCUMENTI DECISIVI

In tema di revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 3, c.p.c., l'impugnazione deve essere presentata, a pena d'inammissibilità, entro trenta giorni dalla scoperta (o del ritrovamento) dei documenti assunti come decisivi non potuti produrre nel giudizio conclusosi con la sentenza impugnata, identificandosi il "dies a quo" non nella materiale apprensione dei medesimi, bensì nell'acquisizione di un grado di conoscenza del loro contenuto sufficiente a valutarne la rilevanza revocatoria. L'accertamento del momento dal quale detta impugnazione può essere proposta costituisce un giudizio di fatto spettante, in via esclusiva, al giudice di merito, censurabile, in sede di legittimità, solo per vizi di motivazione, nella misura in cui siano rilevanti ex art. 360, n. 5, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di appello che aveva fatto decorrere il termine per agire in revocazione dalla comunicazione alla parte di alcuni documenti e non da quando essa aveva avuto la disponibilità della relativa perizia esplicativa, poiché la stessa parte si era doluta del fatto che la causa fosse stata decisa in assenza di tali documenti, la rilevanza dei quali era, quindi, già a lei nota).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 lett. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)