Sez. 1, Sentenza n. 3637 del 19/01/1995 Ud. (dep. 04/04/1995) Rv. 201936 - 01
Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei privati - Oltraggio - A pubblico ufficiale o impiegato | Espressione "giovani fanatici" riferito a pubblici ufficiali - Offensività - Esclusione - Il fatto non costituisce reato.
Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei privati - Oltraggio - A pubblico ufficiale o impiegato
Nel gergo comune, pur esprimendo apprezzamento negativo, l'espressione "giovani fanatici" non è offensiva, ma, esprimendo critica per l'eccesso di zelo dimostrata dai destinatari in una sua attività esplicata, ne sottolinea l'esagerazione, causata anche dall'eccessivo entusiasmo per inesperienza. È, perciò, immune da censure la motivazione del giudice di merito che ha ritenuto non costituire il delitto di cui all'art. 341 cod. pen. l'esprimere tale apprezzamento nei confronti di pubblici ufficiali.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 341 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)