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Sez. 1, Sentenza n. 4411 del 09/08/1985 (Rv. 441875 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - INTERESSI CORRISPETTIVI - DECORRENZA - DETERMINAZIONE DELL'ASSEGNO CON IMPORTI DIFFERENZIATI PER IL PERIODO DALLA DOMANDA ALLA DECISIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1985-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441875-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - INTERESSI CORRISPETTIVI - DECORRENZA - DETERMINAZIONE DELL'ASSEGNO CON IMPORTI DIFFERENZIATI PER IL PERIODO DALLA DOMANDA ALLA DECISIONE - CONSEGUENZE.*

L'assegno di mantenimento in favore del coniuge separato integra un credito pecuniario, e, quindi, a norma dell'art. 1282 cod. civ., produce interessi corrispettivi "ope legis", salvo diversa previsione del titolo, dal momento in cui sia liquido ed esigibile. Ne consegue, quando l'assegno medesimo venga fissato con importi differenziati per il periodo intercorrente dalla domanda alla decisione, che su ciascuna rata, a partire dalla relativa scadenza, devono essere riconosciuti i suddetti interessi, anche quando la decisione medesima non ne contenga un'espressa attribuzione. (V 447/76, mass n 379091).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)