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Sez. L, Sentenza n. 17938 del 13/08/2014 (Rv. 631915 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE | Prestazioni previdenziali e assistenziali - Domanda di riconoscimento - Contenuto - Comprensivo della decorrenza - Riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta - Conseguenze in tema di spese - Compensazione - Possibilità.
Stato
decisa il 2014-08-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631915-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE

In materia di regolazione delle spese giudiziali, la domanda di riconoscimento della prestazione previdenziale, o assistenziale, ha come contenuto non il solo diritto, bensì la relativa decorrenza, con la conseguenza che, qualora la parte, in applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., ottenga il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta, essa non è integralmente vittoriosa e pertanto il giudice - al quale ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ. è precluso unicamente di porre le spese sulla parte totalmente vittoriosa - può disporre la compensazione, anche integrale, delle spese per giusti motivi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 com. 2 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)