Sez. 2, Sentenza n. 13496 del 23/06/2005 (Rv. 582495 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - PARZIALE - COSA GRAVATA DA ONERI O DA DIRITTI DI GODIMENTO DI TERZI - "ACTIO QUANTI MINORIS" | Contratto preliminare avente ad oggetto la compravendita di immobile di edilizia convenzionata - Vincolo di (temporanea) inalienabilità - Mancata dichiarazione da parte del promittente venditore - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Art. 1489 cod. civ. - Inapplicabilità - Fattispecie.
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - PARZIALE - COSA GRAVATA DA ONERI O DA DIRITTI DI GODIMENTO DI TERZI - "ACTIO QUANTI MINORIS"
Il vincolo di (temporanea) inalienabilità di immobile di edilizia convenzionata è di carattere apparente, in quanto connaturato al bene, sicché in caso di vendita esso è conoscibile dall'acquirente anche se non dichiarato dal venditore, non trovando in tal caso applicazione l'art. 1489 cod. civ., che ha riguardo alla diversa ipotesi di cosa venduta gravata da oneri reali o personali non apparenti, e non è invocabile quando ad essere taciuto è un vincolo derivante da norma imperativa (Nell'enunziare il suindicato principio la S.C. ha ritenuto infondata la doglianza del ricorrente, che lamentava l'erroneità del rigetto da parte dei giudici di merito della domanda di risoluzione del contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto la proprietà superficiaria di appartamento realizzato in regime di edilizia convenzionata, e recante clausola con la quale la promittente venditrice garantiva la libertà dell'immobile da vincoli ed oneri pregiudizievoli).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1489
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)