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Sez. 3, Ordinanza n. 23012 del 11/08/2025 (Rv. 676261-01)

RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA | Caso fortuito - Esimente - Fatto naturale - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-08-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676261-01

RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA

Il caso fortuito, che esime il custode dalla responsabilità ex art. 2051 c.c., può essere integrato, oltre che dal fatto del danneggiato o di un terzo, anche da un fatto naturale, purché estraneo alla cosa custodita, il quale si configuri come causa immediata e diretta dell'evento. (In applicazione del suddetto principo, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, in una fattispecie relativa a danni da infiltrazioni d'acqua provenienti dalla sovrastante unità immobiliare, originate dalla rottura per tensocorrosione di un raccordo del circuito di alimentazione dell'acqua calda, aveva escluso la responsabilità del custode, sull'erroneo presupposto che l'evento fosse dipeso da caso fortuito).

Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)