Sez. 5, Ordinanza n. 26898 del 16/10/2024 (Rv. 672709-01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE | Credito tributario concorsuale - Iscrizione a ruolo ex art. 36-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 - Cartella di pagamento - Notifica agli organi della procedura - Legittimità - Fondamento. RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA - In genere.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE
In tema di crediti tributari concorsuali, cioè quelli i cui presupposti si sono verificati prima della dichiarazione di fallimento, la notificazione della cartella di pagamento, conseguente all'iscrizione a ruolo ex art. 36-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, è valida anche se effettuata al curatore, poiché essa, costituendo il primo atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria, svolge anche la funzione di accertamento del tributo ed è, altresì, necessaria ove si voglia procedere alla successiva insinuazione al passivo del credito, che in sua mancanza risulterebbe inopponibile alla procedura concorsuale.
DPR 29/09/1973 num. 602 art. 36 bis, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 151, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)